Art. 13. Ricerca metodologica 1. Fino alla definizione dei curricoli di cui all'art. 8 si applicano gli attuali ordinamenti degli studi e relative sperimentazioni, nel cui ambito le istituzioni scolastiche possono contribuire a definire gli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'art. 8 riorganizzando i propri percorsi didattici secondo modalita' fondate su obiettivi formativi e competenze. 2. La struttura provinciale competente in materia di istruzione e assistenza scolastica garantisce la raccolta, lo scambio, la diffusione e la messa in rete di tali ricerche ed esperienze nonche' l'accesso delle istituzioni scolastiche alla documentazione anche attraverso l'istituzione di banche dati accessibili.