Art. 13.
                        Ricerca metodologica
    1.  Fino  alla  definizione  dei  curricoli  di cui all'art. 8 si
applicano   gli   attuali   ordinamenti   degli   studi   e  relative
sperimentazioni,  nel  cui  ambito le istituzioni scolastiche possono
contribuire  a  definire  gli obiettivi specifici di apprendimento di
cui  all'art.  8  riorganizzando  i propri percorsi didattici secondo
modalita' fondate su obiettivi formativi e competenze.
    2. La struttura provinciale competente in materia di istruzione e
assistenza   scolastica   garantisce  la  raccolta,  lo  scambio,  la
diffusione  e la messa in rete di tali ricerche ed esperienze nonche'
l'accesso  delle  istituzioni  scolastiche  alla documentazione anche
attraverso l'istituzione di banche dati accessibili.