Art. 15.
                         Competenze escluse
    1. Sono escluse dall'attribuzione alle istituzioni scolastiche le
seguenti  funzioni in materia di personale il cui esercizio e' legato
ad  un  ambito  territoriale piu' ampio di quello di competenza della
singola   istituzione,   ovvero   richiede  garanzie  particolari  in
relazione alla tutela della liberta' di insegnamento:
      a)  la  formazione  delle  graduatorie  permanenti  riferite ad
ambiti  territoriali  piu'  vasti di quelli della singola istituzione
scolastica;
      b)  reclutamento del personale docente, amministrativo, tecnico
e  ausiliario  con  rapporto  di lavoro a tempo indeterminato nonche'
conferimento  delle  supplenze  annuali  e temporanee fino al termine
delle attivita' didattiche;
      c)   mobilita'   esterna   alle   istituzioni   scolastiche   e
utilizzazione   del  personale  eccedente  l'organico  funzionale  di
istituto;
      d)  autorizzazioni per utilizzazioni ed esoneri per i quali sia
previsto   un   contingente  provinciale;  comandi,  utilizzazioni  e
collocamenti fuori ruolo;
      e)  gestione  della  carriera  del  personale  insegnante e non
docente e del relativo trattamento economico;
      f)  riscontri  previsti  dall'art.  6 della legge provinciale 9
novembre  1990,  n.  29  come  sostituito  dall'art.  85  della legge
provinciale 11 settembre 1998, n. 10;
      g)  riconoscimento  di  titoli  di  studio  esteri, fatto salvo
quanto previsto nell'art. 14, comma 2.
    2.  Resta  ferma la normativa vigente in materia di provvedimenti
disciplinari  nei  confronti  del  personale docente, amministrativo,
tecnico e ausiliario.