Art. 15. Competenze escluse 1. Sono escluse dall'attribuzione alle istituzioni scolastiche le seguenti funzioni in materia di personale il cui esercizio e' legato ad un ambito territoriale piu' ampio di quello di competenza della singola istituzione, ovvero richiede garanzie particolari in relazione alla tutela della liberta' di insegnamento: a) la formazione delle graduatorie permanenti riferite ad ambiti territoriali piu' vasti di quelli della singola istituzione scolastica; b) reclutamento del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nonche' conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attivita' didattiche; c) mobilita' esterna alle istituzioni scolastiche e utilizzazione del personale eccedente l'organico funzionale di istituto; d) autorizzazioni per utilizzazioni ed esoneri per i quali sia previsto un contingente provinciale; comandi, utilizzazioni e collocamenti fuori ruolo; e) gestione della carriera del personale insegnante e non docente e del relativo trattamento economico; f) riscontri previsti dall'art. 6 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 come sostituito dall'art. 85 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10; g) riconoscimento di titoli di studio esteri, fatto salvo quanto previsto nell'art. 14, comma 2. 2. Resta ferma la normativa vigente in materia di provvedimenti disciplinari nei confronti del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario.