Art. 16.
                   Coordinamento delle competenze
    1.  Gli  organi  collegiali della scuola garantiscono l'efficacia
dell'autonomia  delle  istituzioni scolastiche nel quadro delle norme
che ne definiscono competenze e composizione.
    2. Al dirigente scolastico si applica quanto previsto dal comma 6
dell'art. 1  della  legge  provinciale 9 novembre 1990, n. 29 nonche'
dalla  ulteriore  vigente  normativa  provinciale;  egli  esercita le
proprie   funzioni   nel   rispetto  delle  competenze  degli  organi
collegiali della scuola.
    3.  I  docenti  hanno  il  compito  e  la  responsabilita'  della
progettazione  e  della  attuazione del processo di insegnamento e di
apprendimento.
    4.   Il   funzionario  responsabile  dei  servizi  di  segreteria
garantisce,   nel   quadro  dell'unita'  di  conduzione  affidata  al
dirigente  scolastico,  il  buon andamento e il corretto espletamento
delle  attivita'  direttamente  affidate  e  il  raggiungimento degli
obiettivi.
    5.   Il  personale  della  scuola,  i  genitori  e  gli  studenti
partecipano  al  processo  di  attuazione  e  sviluppo dell'autonomia
assumendo le rispettive responsabilita'.