Art. 16. Coordinamento delle competenze 1. Gli organi collegiali della scuola garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione. 2. Al dirigente scolastico si applica quanto previsto dal comma 6 dell'art. 1 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 nonche' dalla ulteriore vigente normativa provinciale; egli esercita le proprie funzioni nel rispetto delle competenze degli organi collegiali della scuola. 3. I docenti hanno il compito e la responsabilita' della progettazione e della attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento. 4. Il funzionario responsabile dei servizi di segreteria garantisce, nel quadro dell'unita' di conduzione affidata al dirigente scolastico, il buon andamento e il corretto espletamento delle attivita' direttamente affidate e il raggiungimento degli obiettivi. 5. Il personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia assumendo le rispettive responsabilita'.