Art. 17.
                       Disciplina applicabile
    1.  Per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento
restano  ferme  le  vigenti  disposizioni  di  legge e di regolamento
provinciali;  per quanto non disciplinato dalla normativa provinciale
continuano  ad  applicarsi le vigenti disposizioni della legislazione
statale   non  abrogate  dai  regolamenti  emanati  con  decreti  del
Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 e 8 marzo 1999, n.
275.
    2.  Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale della
Regione Trentino-Alto Adige.
    3.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
                               DELLAI
Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1999
Registro n. 1, foglio n. 7