Art. 17. Disciplina applicabile 1. Per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento restano ferme le vigenti disposizioni di legge e di regolamento provinciali; per quanto non disciplinato dalla normativa provinciale continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni della legislazione statale non abrogate dai regolamenti emanati con decreti del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 e 8 marzo 1999, n. 275. 2. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. 3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. DELLAI Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1999 Registro n. 1, foglio n. 7