Art. 3. Progetto di istituto, regolamento e carta dei servizi 1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il progetto di istituto. Il progetto d'istituto e' il documento fondamentale costitutivo dell'identita' culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche; esso in particolare: a) definisce le scelte educative ed organizzative ed i criteri di utilizzazione delle risorse in modo vincolante per l'intera comunita' scolastica, sulla base di obiettivi educativi, culturali e formativi; b) esplicita la progettazione curricolare ed extracurricolare ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia, pianificando le attivita' di sostegno, di orientamento e di formazione integrata; c) determina criteri relativi alla formazione delle classi, alla formulazione dell'orario del personale della scuola e alla valutazione del servizio scolastico; d) stabilisce criteri per l'autoanalisi e la valutazione dei processi e dei risultati conseguiti in ordine agli obiettivi; e) definisce criteri e modalita' per il coinvolgimento delle famiglie nell'attivita' della scuola nonche' degli alunni delle scuole superiori; 2. Il progetto d'istituto e' coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello provinciale a norma dell'art. 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realta' locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche e valorizza le corrispondenti professionalita'. 3. Il consiglio di circolo o di istituto, dopo aver definito gli indirizzi generali per l'attivita', la gestione e l'amministrazione della scuola, approva il progetto d'istituto, sulla base delle proposte del collegio dei docenti per gli aspetti di programmazione dell'azione didattico educativa e tenendo conto delle proposte delle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. 4. Il progetto di istituto ha durata pluriennale e puo' essere aggiornato annualmente. E' depositato presso la Sovrintendenza scolastica provinciale. 5. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realta' istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio. 6. Il progetto di istituto e' reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione. 7. Ogni istituto e scuola approva altresi' il regolamento di istituto che disciplina gli aspetti operativi conseguenti all'applicazione del progetto di istituto nonche' la carta dei servizi della scuola, quale strumento per informare l'utenza sui principi fondamentali, sui contenuti specifici e sull'organizzazione dell'offerta di ciascuna scuola. La giunta provinciale puo' definire criteri e modalita' ulteriori al fine della loro adozione.