Art. 3.
        Progetto di istituto, regolamento e carta dei servizi
    1.  Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione
di  tutte  le  sue  componenti,  il progetto di istituto. Il progetto
d'istituto  e'  il  documento fondamentale costitutivo dell'identita'
culturale  e  progettuale  delle  istituzioni  scolastiche;  esso  in
particolare:
      a)  definisce le scelte educative ed organizzative ed i criteri
di  utilizzazione  delle  risorse  in  modo  vincolante  per l'intera
comunita'  scolastica, sulla base di obiettivi educativi, culturali e
formativi;
      b)  esplicita  la progettazione curricolare ed extracurricolare
ed  organizzativa  che  le  singole scuole adottano nell'ambito della
loro   autonomia,   pianificando   le   attivita'   di  sostegno,  di
orientamento e di formazione integrata;
      c)  determina  criteri  relativi  alla formazione delle classi,
alla  formulazione  dell'orario  del  personale  della  scuola e alla
valutazione del servizio scolastico;
      d)  stabilisce  criteri  per l'autoanalisi e la valutazione dei
processi e dei risultati conseguiti in ordine agli obiettivi;
      e)  definisce  criteri  e modalita' per il coinvolgimento delle
famiglie  nell'attivita'  della  scuola  nonche'  degli  alunni delle
scuole superiori;
    2.  Il progetto d'istituto e' coerente con gli obiettivi generali
ed  educativi  dei  diversi  tipi  e indirizzi di studi determinati a
livello  provinciale  a  norma dell'art. 8 e riflette le esigenze del
contesto  culturale,  sociale  ed  economico  della  realta'  locale,
tenendo   conto   della   programmazione   territoriale  dell'offerta
formativa.   Esso   comprende   e   riconosce   le   diverse  opzioni
metodologiche e valorizza le corrispondenti professionalita'.
    3.  Il consiglio di circolo o di istituto, dopo aver definito gli
indirizzi  generali  per l'attivita', la gestione e l'amministrazione
della  scuola,  approva  il  progetto  d'istituto,  sulla  base delle
proposte  del  collegio dei docenti per gli aspetti di programmazione
dell'azione  didattico educativa e tenendo conto delle proposte delle
associazioni  anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie
superiori, degli studenti.
    4.  Il  progetto  di istituto ha durata pluriennale e puo' essere
aggiornato   annualmente.  E'  depositato  presso  la  Sovrintendenza
scolastica provinciale.
    5.  Ai  fini  di  cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i
necessari  rapporti  con  gli  enti  locali  e con le diverse realta'
istituzionali,   culturali,   sociali   ed  economiche  operanti  sul
territorio.
    6.  Il  progetto  di  istituto e' reso pubblico e consegnato agli
alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione.
    7.  Ogni  istituto  e  scuola  approva altresi' il regolamento di
istituto   che   disciplina   gli   aspetti   operativi   conseguenti
all'applicazione  del  progetto  di  istituto  nonche'  la  carta dei
servizi  della  scuola,  quale  strumento  per informare l'utenza sui
principi  fondamentali, sui contenuti specifici e sull'organizzazione
dell'offerta  di ciascuna scuola. La giunta provinciale puo' definire
criteri e modalita' ulteriori al fine della loro adozione.