Art. 4.
                         Autonomia didattica
    1.  L'autonomia  didattica  e' finalizzata al perseguimento degli
obiettivi,  indirizzi  e  standard  educativi e formativi del sistema
scolastico   nel   rispetto  della  liberta'  di  insegnamento  e  di
apprendimento,  della  liberta'  di scelta educativa delle famiglie e
del diritto ad apprendere. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto e
in  applicazione  delle  finalita'  generali del sistema, nell'ambito
della  determinazione del curricolo a norma dell'art. 8 concretizzano
gli  obiettivi  provinciali  in  percorsi  formativi  funzionali alla
realizzazione  del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di
tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversita', promuovono
le  potenzialita'  di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al
raggiungimento del successo formativo.
    2.   Nell'esercizio   dell'autonomia   didattica  le  istituzioni
scolastiche  regolano  i  tempi dell'insegnamento e dello svolgimento
delle  singole  discipline e attivita' nel modo piu' adeguato al tipo
di  studi  e ai ritmi di apprendimento degli alunni, nel rispetto dei
requisiti previsti per il corso legale degli studi. A tal fine, fermi
restando  il monte ore complessivo di ciascun curricolo e di ciascuna
disciplina,   il  numero  minimo  dei  giorni  di  lezione  per  anno
scolastico  nonche' l'obbligo di adozione di procedure e strumenti di
verifica  e  di  valutazione  della  produttivita'  scolastica  e  di
raggiungimento  degli  obiettivi,  possono adottare tutte le forme di
flessibilita' che ritengono opportune e tra l'altro:
      a) l'individuazione e la scelta di metodologie e strumenti, ivi
compresi  i  libri  di  testo  in  modo  coerente  con il progetto di
istituto e secondo criteri di trasparenza e tempestivita';
      b)  la programmazione dell'attivita' didattica anche per moduli
o  unita' didattiche destinate agli alunni provenienti dalla stessa o
da diverse classi;
      c) la definizione di unita' di insegnamento non coincidenti con
l'unita'  oraria  della  lezione  e  l'utilizzazione, nell'ambito del
curricolo obbligatorio di cui all'art. 8, degli spazi orari residui;
      d)   la  progettazione  e  la  realizzazione  di  percorsi  che
assicurino   la   continuita'   didattica   e  formativa  nonche'  di
orientamento   scolastico   e   professionale,   nel  rispetto  della
pluralita'  di opzioni metodologiche, prevedendo anche lo svolgimento
di  insegnamenti  opzionali e facoltativi nonche' l'organizzazione di
esperienze  di  tirocinio  e di collegamento col mondo del lavoro, in
relazione  alle esigenze formative degli studenti e nell'ambito degli
spazi di flessibilita' indicati nei rispettivi ordinamenti didattici;
      e)  l'adeguamento  degli insegnamenti alle esigenze dei singoli
alunni  al  fine  di  prevenire  gli  insuccessi,  le ripetenze e gli
abbandoni  scolastici  e  di ridurre la dispersione scolastica, anche
mediante  l'attivazione  di  corsi  di  sostegno  e  di recupero e di
percorsi  didattici  individualizzati,  nel  rispetto  del  principio
generale  dell'integrazione  degli  alunni nella classe e nel gruppo,
anche  in  relazione  agli  alunni  in situazione di handicap secondo
quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
      f)  l'articolazione  modulare  di  gruppi di alunni provenienti
dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;
      g)   l'aggregazione   delle   discipline   in   aree  e  ambiti
disciplinari  nonche'  l'individuazione  di  percorsi  formativi  che
coinvolgono  piu'  discipline  e  attivita'  in  modo particolare per
l'insegnamento delle lingue straniere;
      h)  la  progettazione  e la realizzazione di percorsi integrati
tra  diversi  sistemi formativi, ivi compresi i corsi post-secondari,
anche  allo  scopo di un'utilizzazione ottimale delle risorse e delle
opportunita'   presenti  sul  territorio  e  previste  dai  programmi
provinciali, nazionali e comunitari;
      i)  la progettazione e la realizzazione di percorsi educativi e
formativi  di cui all'art. 9 comma 3, ad integrazione delle attivita'
svolte  da  altri  soggetti  che  promuovono  attivita'  educative  e
formative presenti sul territorio.
    3.    Nell'ambito   dell'autonomia   didattica   le   istituzioni
scolastiche individuano le modalita' e i criteri di valutazione degli
alunni  nel rispetto della normativa vigente nonche' i criteri per la
valutazione   periodica   dei   risultati  conseguiti  rispetto  agli
obiettivi  prefissati, provvedendo all'analisi quanti-qualitativa dei
processi e dei risultati.
    4.  I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero
dei  debiti  scolastici  riferiti ai percorsi dei singoli alunni sono
individuati   dalle   istituzioni  scolastiche  avuto  riguardo  agli
obiettivi specifici di apprendimento di cui all'art. 8 e tenuto conto
della  necessita'  di  facilitare  i  passaggi  tra  diversi  tipi  e
indirizzi   di   studio,   di  favorire  l'integrazione  tra  sistemi
formativi,  di agevolare le uscite e i rientri tra scuola, formazione
professionale e mondo del lavoro. Sono altresi' individuati i criteri
per  il  riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attivita'
realizzate  nell'ambito  dell'ampliamento  dell'offerta  formativa  o
liberamente   effettuate  dagli  alunni  e  debitamente  accertate  o
certificate.
    5.  Il  riconoscimento  reciproco dei crediti tra diversi sistemi
formativi e la relativa certificazione sono effettuati ai sensi della
disciplina  vigente di cui all'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n.
196,  fermo  restando  il valore legale dei titoli di studio previsti
dall'attuale ordinamento.
    6.  La  giunta provinciale provvede mediante apposite direttive a
coordinare  le iniziative di cui alle lettere h) e i) del comma 2 che
comportino  oneri a carico dei bilanci delle scuole o della provincia
con  gli  obiettivi  e  gli strumenti di programmazione nonche' con i
conseguenti interventi previsti dalle leggi provinciali in materia di
attivita' educative e culturali locali, di addestramento e formazione
professionale e lavoro.