Art. 4. Autonomia didattica 1. L'autonomia didattica e' finalizzata al perseguimento degli obiettivi, indirizzi e standard educativi e formativi del sistema scolastico nel rispetto della liberta' di insegnamento e di apprendimento, della liberta' di scelta educativa delle famiglie e del diritto ad apprendere. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto e in applicazione delle finalita' generali del sistema, nell'ambito della determinazione del curricolo a norma dell'art. 8 concretizzano gli obiettivi provinciali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversita', promuovono le potenzialita' di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo. 2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attivita' nel modo piu' adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni, nel rispetto dei requisiti previsti per il corso legale degli studi. A tal fine, fermi restando il monte ore complessivo di ciascun curricolo e di ciascuna disciplina, il numero minimo dei giorni di lezione per anno scolastico nonche' l'obbligo di adozione di procedure e strumenti di verifica e di valutazione della produttivita' scolastica e di raggiungimento degli obiettivi, possono adottare tutte le forme di flessibilita' che ritengono opportune e tra l'altro: a) l'individuazione e la scelta di metodologie e strumenti, ivi compresi i libri di testo in modo coerente con il progetto di istituto e secondo criteri di trasparenza e tempestivita'; b) la programmazione dell'attivita' didattica anche per moduli o unita' didattiche destinate agli alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi; c) la definizione di unita' di insegnamento non coincidenti con l'unita' oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio di cui all'art. 8, degli spazi orari residui; d) la progettazione e la realizzazione di percorsi che assicurino la continuita' didattica e formativa nonche' di orientamento scolastico e professionale, nel rispetto della pluralita' di opzioni metodologiche, prevedendo anche lo svolgimento di insegnamenti opzionali e facoltativi nonche' l'organizzazione di esperienze di tirocinio e di collegamento col mondo del lavoro, in relazione alle esigenze formative degli studenti e nell'ambito degli spazi di flessibilita' indicati nei rispettivi ordinamenti didattici; e) l'adeguamento degli insegnamenti alle esigenze dei singoli alunni al fine di prevenire gli insuccessi, le ripetenze e gli abbandoni scolastici e di ridurre la dispersione scolastica, anche mediante l'attivazione di corsi di sostegno e di recupero e di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104; f) l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso; g) l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari nonche' l'individuazione di percorsi formativi che coinvolgono piu' discipline e attivita' in modo particolare per l'insegnamento delle lingue straniere; h) la progettazione e la realizzazione di percorsi integrati tra diversi sistemi formativi, ivi compresi i corsi post-secondari, anche allo scopo di un'utilizzazione ottimale delle risorse e delle opportunita' presenti sul territorio e previste dai programmi provinciali, nazionali e comunitari; i) la progettazione e la realizzazione di percorsi educativi e formativi di cui all'art. 9 comma 3, ad integrazione delle attivita' svolte da altri soggetti che promuovono attivita' educative e formative presenti sul territorio. 3. Nell'ambito dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche individuano le modalita' e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa vigente nonche' i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, provvedendo all'analisi quanti-qualitativa dei processi e dei risultati. 4. I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei singoli alunni sono individuati dalle istituzioni scolastiche avuto riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'art. 8 e tenuto conto della necessita' di facilitare i passaggi tra diversi tipi e indirizzi di studio, di favorire l'integrazione tra sistemi formativi, di agevolare le uscite e i rientri tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro. Sono altresi' individuati i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attivita' realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente effettuate dagli alunni e debitamente accertate o certificate. 5. Il riconoscimento reciproco dei crediti tra diversi sistemi formativi e la relativa certificazione sono effettuati ai sensi della disciplina vigente di cui all'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, fermo restando il valore legale dei titoli di studio previsti dall'attuale ordinamento. 6. La giunta provinciale provvede mediante apposite direttive a coordinare le iniziative di cui alle lettere h) e i) del comma 2 che comportino oneri a carico dei bilanci delle scuole o della provincia con gli obiettivi e gli strumenti di programmazione nonche' con i conseguenti interventi previsti dalle leggi provinciali in materia di attivita' educative e culturali locali, di addestramento e formazione professionale e lavoro.