Art. 5. Autonomia organizattiva 1. L'autonomia organizzativa e' finalizzata al raggiungimento di un adeguato grado di efficienza ed efficacia del servizio scolastico mediante la flessibilita', l'integrazione delle risorse, la diversificazione dei servizi erogati, l'introduzione di tecnologie innovative, il coordinamento con il contesto territoriale esterno. Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalita' organizzativa che sia espressione di liberta' progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa. 2. Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal progetto di istituto, nel rispetto di quanto determinato dalla giunta provinciale. 3. Nell'esercizio della propria autonomia organizzativa ciascuna istituzione scolastica puo': a) articolare i cicli formativi in classi o gruppi o altri moduli organizzativi e ripartire l'orario delle lezioni giornaliere e di apertura della scuola in relazione alle attivita' programmate, anche in funzione delle esigenze dell'utenza e della durata effettiva di ogni unita' di lezione, nel rispetto del calendario scolastico e anche distribuendo l'attivita' didattica in non meno di cinque giorni settimanali. Resta fermo il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le discipline e attivita' obbligatorie, nonche', per i docenti, il rispetto dell'orario complessivo di lavoro stabilito dal relativo contratto, da completarsi comunque, nel caso di riduzione dell'unita' oraria della lezione al di sotto dei sessanta minuti, anche sulla base di apposita programmazione plurisettimanale; b) realizzare i collegamenti funzionali tra l'ufficio di presidenza e i plessi, le succursali, le sezioni staccate, le scuole comprensive e i consorzi, in relazione ai servizi didattici, amministrativi e tecnici, anche al fine della valorizzazione e della razionale utilizzazione del personale docente e non docente nonche' delle risorse finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali; c) prevedere forme particolari di vigilanza sugli alunni con particolare attenzione alle situazioni di disagio individuale, nonche' disciplinare i rapporti scuola-famiglia; d) avvalersi di collaborazioni e consulenze sia di personale della scuola sia di soggetti esterni alla scuola, in relazione alla realizzazione di specifiche iniziative ed entro limiti di spesa individuati dalla giunta provinciale. 4. In relazione all'esercizio dell'autonomia l'attivita' dei docenti puo' essere organizzata in gruppi di lavoro e in particolare in forme di coordinamento cui nella scuola elementare partecipano gli insegnanti dello stesso plesso o dello stesso ciclo e nella scuola secondaria gli insegnanti della stessa materia o di materie affini. Le forme di coordinamento e i gruppi di lavoro hanno compiti di programmazione e di valutazione interna dell'azione educativa, hanno competenza per tutte le materie connesse all'esercizio dell'autonomia didattica, di ricerca, sperimentazione e sviluppo e promuovono la collegialita' dell'azione educativa e formativa. Le modalita' di costituzione di funzionamento e i compiti specifici sono definiti dal regolamento di istituto, nel rispetto delle attribuzioni degli organi collegiali della scuola. 5. Gli istituti e scuole possono stipulare accordi e convenzioni: a) con altri istituti, scuole e consorzi di scuole, con i soggetti gestori di iniziative di formazione professionale nonche' con le scuole dell'infanzia al fine di realizzare iniziative di carattere educativo, formativo e sportivo in modo da assicurare la continuita' dell'offerta, nonche' per l'uso comune di laboratori, palestre e strutture; b) con enti o istituzioni pubblici e privati o con associazioni, per acquisire o per fornire particolari servizi ivi compresa la progettazione di percorsi innovativi, comunque inerenti alle finalita' della scuola, per la partecipazione ad iniziative formative che prevedano la realizzazione di attivita' connesse all'insegnamento di discipline previste dai piani di studio ed in particolare per organizzare esperienze di tirocinio e di collegamento con il mondo del lavoro per gli studenti della scuola secondaria superiore; c) con gli enti locali per disciplinare la gestione e l'erogazione dei servizi di spettanza degli enti stessi nonche' per l'erogazione e la gestione di quelli richiesti dalle scuole; d) con scuole, enti culturali e territoriali per la partecipazione a progetti cofinanziati dall'unione europea. 6. In ciascuna istituzione scolastica le modalita' di impiego dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel progetto di istituto.