Art. 5.
                       Autonomia organizattiva
    1.  L'autonomia organizzativa e' finalizzata al raggiungimento di
un  adeguato grado di efficienza ed efficacia del servizio scolastico
mediante   la   flessibilita',   l'integrazione   delle  risorse,  la
diversificazione  dei  servizi  erogati, l'introduzione di tecnologie
innovative, il coordinamento con il contesto territoriale esterno. Le
istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l'impiego
dei  docenti,  ogni  modalita'  organizzativa  che sia espressione di
liberta'  progettuale  e  sia  coerente  con gli obiettivi generali e
specifici   di  ciascun  tipo  e  indirizzo  di  studio,  curando  la
promozione  e  il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento
dell'offerta formativa.
    2. Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle
istituzioni  scolastiche  in  relazione  alle  esigenze derivanti dal
progetto di istituto, nel rispetto di quanto determinato dalla giunta
provinciale.
    3.  Nell'esercizio della propria autonomia organizzativa ciascuna
istituzione scolastica puo':
      a)  articolare  i  cicli  formativi  in classi o gruppi o altri
moduli organizzativi e ripartire l'orario delle lezioni giornaliere e
di  apertura  della  scuola  in relazione alle attivita' programmate,
anche in funzione delle esigenze dell'utenza e della durata effettiva
di  ogni  unita' di lezione, nel rispetto del calendario scolastico e
anche distribuendo l'attivita' didattica in non meno di cinque giorni
settimanali.   Resta   fermo  il  rispetto  del  monte  ore  annuale,
pluriennale  o  di  ciclo  previsto  per  le  discipline  e attivita'
obbligatorie,   nonche',  per  i  docenti,  il  rispetto  dell'orario
complessivo   di   lavoro   stabilito   dal  relativo  contratto,  da
completarsi  comunque, nel caso di riduzione dell'unita' oraria della
lezione al di sotto dei sessanta minuti, anche sulla base di apposita
programmazione plurisettimanale;
      b)  realizzare  i  collegamenti  funzionali  tra  l'ufficio  di
presidenza  e i plessi, le succursali, le sezioni staccate, le scuole
comprensive   e  i  consorzi,  in  relazione  ai  servizi  didattici,
amministrativi  e tecnici, anche al fine della valorizzazione e della
razionale  utilizzazione  del personale docente e non docente nonche'
delle risorse finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali;
      c)  prevedere  forme  particolari di vigilanza sugli alunni con
particolare   attenzione  alle  situazioni  di  disagio  individuale,
nonche' disciplinare i rapporti scuola-famiglia;
      d)  avvalersi  di  collaborazioni e consulenze sia di personale
della  scuola  sia di soggetti esterni alla scuola, in relazione alla
realizzazione  di  specifiche  iniziative  ed  entro  limiti di spesa
individuati dalla giunta provinciale.
    4.  In  relazione  all'esercizio  dell'autonomia  l'attivita' dei
docenti  puo' essere organizzata in gruppi di lavoro e in particolare
in forme di coordinamento cui nella scuola elementare partecipano gli
insegnanti  dello  stesso  plesso o dello stesso ciclo e nella scuola
secondaria  gli  insegnanti della stessa materia o di materie affini.
Le  forme  di  coordinamento  e  i  gruppi di lavoro hanno compiti di
programmazione  e di valutazione interna dell'azione educativa, hanno
competenza per tutte le materie connesse all'esercizio dell'autonomia
didattica,  di  ricerca,  sperimentazione  e sviluppo e promuovono la
collegialita'  dell'azione  educativa  e  formativa.  Le modalita' di
costituzione di funzionamento e i compiti specifici sono definiti dal
regolamento di istituto, nel rispetto delle attribuzioni degli organi
collegiali della scuola.
    5. Gli istituti e scuole possono stipulare accordi e convenzioni:
      a)  con  altri  istituti,  scuole  e  consorzi di scuole, con i
soggetti  gestori  di  iniziative di formazione professionale nonche'
con  le  scuole  dell'infanzia  al  fine  di realizzare iniziative di
carattere  educativo,  formativo  e sportivo in modo da assicurare la
continuita'  dell'offerta,  nonche'  per  l'uso comune di laboratori,
palestre e strutture;
      b)   con   enti   o   istituzioni  pubblici  e  privati  o  con
associazioni,  per  acquisire  o  per fornire particolari servizi ivi
compresa  la  progettazione di percorsi innovativi, comunque inerenti
alle  finalita'  della  scuola,  per  la partecipazione ad iniziative
formative  che  prevedano  la  realizzazione  di  attivita'  connesse
all'insegnamento  di  discipline  previste  dai piani di studio ed in
particolare per organizzare esperienze di tirocinio e di collegamento
con  il  mondo  del  lavoro  per gli studenti della scuola secondaria
superiore;
      c)   con  gli  enti  locali  per  disciplinare  la  gestione  e
l'erogazione  dei  servizi di spettanza degli enti stessi nonche' per
l'erogazione e la gestione di quelli richiesti dalle scuole;
      d)   con   scuole,   enti   culturali  e  territoriali  per  la
partecipazione a progetti cofinanziati dall'unione europea.
    6. In ciascuna istituzione scolastica le modalita' di impiego dei
docenti  possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni in
funzione  delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche
ed organizzative adottate nel progetto di istituto.