Art. 2.
Finanziamento  legge  regionale  25 novembre  1998,  n.  41 "Norme in
materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego"
    1.  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, lettera b),
della  legge  regionale  25  novembre 1998, n. 41, e' autorizzata per
l'anno  1999,  in  termini  di  competenza e di cassa, la spesa di L.
150.000.000  per  gli  interventi  di  cui  agli articoli 8 e 9 della
suddetta   legge   con  iscrizione  ai  seguenti  capitoli  di  nuova
istituzione nella parte spesa del bilancio regionale:
      cap.  2949:  "Spese  per  il  funzionamento dell'Agenzia Umbria
Lavoro. Art. 9, legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 per memoria;
      cap.  2996:  "Spese per la gestione dei centri per l'impiego di
ambito  provinciale. Art. 8, legge regionale 25 novembre 1998, n. 41,
L. 150.000.000.
    2.  Al finanziamento della spesa prevista al comma 1 si fa fronte
con le variazioni al corrente bilancio di previsione apportate con la
presente legge.