Art. 2. Finanziamento legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 "Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego" 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, lettera b), della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41, e' autorizzata per l'anno 1999, in termini di competenza e di cassa, la spesa di L. 150.000.000 per gli interventi di cui agli articoli 8 e 9 della suddetta legge con iscrizione ai seguenti capitoli di nuova istituzione nella parte spesa del bilancio regionale: cap. 2949: "Spese per il funzionamento dell'Agenzia Umbria Lavoro. Art. 9, legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 per memoria; cap. 2996: "Spese per la gestione dei centri per l'impiego di ambito provinciale. Art. 8, legge regionale 25 novembre 1998, n. 41, L. 150.000.000. 2. Al finanziamento della spesa prevista al comma 1 si fa fronte con le variazioni al corrente bilancio di previsione apportate con la presente legge.