Art. 5.
Finanziamento    funzioni   delegate   in   materia   di   formazione
        professionale legge regionale 18 dicembre 1998, n. 47
    1.  A  norma  della  legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, come
modificata  dalle leggi regionali 28 maggio 1991, n. 14 e 18 dicembre
1998,  n.  47,  la  denominazione  del  capitolo  2995 della spesa e'
sostituita  dalla  seguente: "Contributi alle province e alle aziende
sanitarie  regionali  per  le  spese  sostenute per l'esercizio delle
funzioni in materia di formazione professionale".
    La  presente  legge  e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127
della  Costituzione  e dell'art. 69, comma 2, dello statuto regionale
ed   entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della  sua
pubblicazione.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
      Perugia, 30 novembre 1999
                             BRACALENTE
    (Omissis).