Art. 5. Finanziamento funzioni delegate in materia di formazione professionale legge regionale 18 dicembre 1998, n. 47 1. A norma della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, come modificata dalle leggi regionali 28 maggio 1991, n. 14 e 18 dicembre 1998, n. 47, la denominazione del capitolo 2995 della spesa e' sostituita dalla seguente: "Contributi alle province e alle aziende sanitarie regionali per le spese sostenute per l'esercizio delle funzioni in materia di formazione professionale". La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Perugia, 30 novembre 1999 BRACALENTE (Omissis).