Art. 2. 1. Al comma 3-bis dell'art. 2 della legge regionale n. 28/1997 cosi' come modificata dalla legge regionale 12 agosto 1998, n. 31, dopo le parole "... di patrimonio zootecnico" sono aggiunte le seguenti: "e sono tenuti a somministrare esclusivamente i cibi e le bevande suddette".