Art. 2.
    1.  Al  comma  3-bis dell'art. 2 della legge regionale n. 28/1997
cosi'  come  modificata  dalla legge regionale 12 agosto 1998, n. 31,
dopo  le  parole  "...  di  patrimonio  zootecnico"  sono aggiunte le
seguenti:  "e  sono tenuti a somministrare esclusivamente i cibi e le
bevande suddette".