Art. 3. 1. La lettera a) del comma 1, dell'art. 3 della legge regionale n. 28/1997 viene cosi' sostituita: "a) gli edifici o parti di essi ubicati nel fondo, non piu' necessari alla conduzione dell'azienda, contigui ad appezzamenti di terreno coltivati, classificati catastalmente, con reddito dominicale ed agrario". 2. Al comma 6, dell'art. 3, della legge regionale n. 28/1997 dopo la parola "altezza" sono aggiunte le parole "e di superficie" e dopo la parola "illuminazione" sono aggiunte le parole "e di areazione". 3. Le superfici, le altezze ed i volumi minimi dei locali destinati all'attivita' agrituristica sono quelli previsti dall'art. 3, commi 1 e 3, e dall'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 6 agosto 1997, n. 25. E' altresi' consentito nei locali di soggiorno la presenza di divani letto fino a un massimo di due posti in analogia con quanto previsto dal comma 2, dell'art. 3 della suddetta legge. 4. Le lettere a) e b) del comma 9, dell'art. 3, della legge regionale n. 28/1997 sono cosi' sostituite: "a) fino a dieci posti letto e compatibilmente con la tipologia del fabbricato, negli interventi di ristrutturazione devono essere resi accessibili ai disabili i locali destinati all'attivita' agrituristica situati al piano terra; b) oltre i dieci posti letto si applicano le disposizioni previste dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13, dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 e dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104". 5. All'art. 3 della legge regionale n. 28/1997 viene aggiunto il seguente comma: "11-bis. La prima colazione agli alloggiati e' compresa nel servizio ricettivo, puo' essere somministrata, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, da tutte le aziende agrituristiche e non e' vincolata all'uso esclusivo di prodotti aziendali". 6. Il comma 13, dell'art. 3, della legge regionale n. 28/1997 e' sostituito come segue: "13. Le piscine annesse alle strutture agrituristiche e che costituiscono parte integrante del complesso ricettivo, utilizzate solo dagli alloggiati della struttura, sono considerate ad uso privato, fino ad una superficie di 160 mq".