Art. 3.
    1.  La  lettera a) del comma 1, dell'art. 3 della legge regionale
n. 28/1997 viene cosi' sostituita:
      "a)  gli  edifici  o  parti di essi ubicati nel fondo, non piu'
necessari  alla  conduzione dell'azienda, contigui ad appezzamenti di
terreno coltivati, classificati catastalmente, con reddito dominicale
ed agrario".
    2. Al comma 6, dell'art. 3, della legge regionale n. 28/1997 dopo
la  parola "altezza" sono aggiunte le parole "e di superficie" e dopo
la parola "illuminazione" sono aggiunte le parole "e di areazione".
    3.  Le  superfici,  le  altezze  ed  i  volumi  minimi dei locali
destinati  all'attivita' agrituristica sono quelli previsti dall'art.
3,  commi  1  e  3,  e  dall'art.  4,  commi  1, 2, 3 e 4 della legge
regionale  6 agosto 1997, n. 25. E' altresi' consentito nei locali di
soggiorno  la presenza di divani letto fino a un massimo di due posti
in  analogia  con  quanto  previsto  dal  comma  2, dell'art. 3 della
suddetta legge.
    4.  Le  lettere  a)  e  b)  del comma 9, dell'art. 3, della legge
regionale n. 28/1997 sono cosi' sostituite:
      "a) fino a dieci posti letto e compatibilmente con la tipologia
del  fabbricato,  negli  interventi di ristrutturazione devono essere
resi   accessibili  ai  disabili  i  locali  destinati  all'attivita'
agrituristica situati al piano terra;
      b)  oltre  i  dieci  posti  letto  si applicano le disposizioni
previste  dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13, dal decreto ministeriale
14 giugno 1989, n. 236 e dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104".
    5.  All'art. 3 della legge regionale n. 28/1997 viene aggiunto il
seguente comma:
      "11-bis.  La  prima  colazione  agli alloggiati e' compresa nel
servizio  ricettivo,  puo'  essere  somministrata, nel rispetto delle
norme igienico-sanitarie, da tutte le aziende agrituristiche e non e'
vincolata all'uso esclusivo di prodotti aziendali".
    6.  Il comma 13, dell'art. 3, della legge regionale n. 28/1997 e'
sostituito come segue:
    "13.  Le  piscine  annesse  alle  strutture  agrituristiche e che
costituiscono  parte  integrante  del complesso ricettivo, utilizzate
solo  dagli  alloggiati  della  struttura,  sono  considerate  ad uso
privato, fino ad una superficie di 160 mq".