Art. 4.
    1.  Al  comma  1,  dell'art.  24 della legge regionale n. 28/1997
viene aggiunta la seguente lettera:
      "g)  da  L.  1.000.000  a  L.  3.000.000  per  violazione  alle
disposizioni  di  cui  all'art.  2, come integrato dall'art. 1, della
legge regionale 12 agosto 1998, n. 31".