Art. 4. 1. Al comma 1, dell'art. 24 della legge regionale n. 28/1997 viene aggiunta la seguente lettera: "g) da L. 1.000.000 a L. 3.000.000 per violazione alle disposizioni di cui all'art. 2, come integrato dall'art. 1, della legge regionale 12 agosto 1998, n. 31".