Art. 5.
    1.  Gli  operatori  gia' autorizzati all'esercizio dell'attivita'
agrituristica al momento dell'entrata in vigore della presente legge,
si  adeguano  alle  disposizioni  della  stessa  entro  un anno dalla
pubblicazione  nel Bollettino ufficiale della Regione, con esclusione
delle  prescrizioni  di  cui ai commi 10 e 11 dell'art. 3 della legge
regionale n. 28/1997.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
      Perugia, 13 dicembre 1999
                             BRACALENTE