Art. 5. 1. Gli operatori gia' autorizzati all'esercizio dell'attivita' agrituristica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, si adeguano alle disposizioni della stessa entro un anno dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, con esclusione delle prescrizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 3 della legge regionale n. 28/1997. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Perugia, 13 dicembre 1999 BRACALENTE