Art. 10. Disposizioni applicative 1. L'obbligo, in capo al gestore delle piste, di impiegare, per il servizio di soccorso, personale in possesso delle abilitazioni professionali previste dall'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 2/1997, decorre, limitatamente ai gestori delle piste di sci di fondo, a partire dalla stagione invernale 2000/2001, ancorche' antecedentemente a tale data si sia provveduto all'indizione dei corsi previsti dall'art. 5 e dall'art. 10, comma 1, della legge regionale n. 2/1997.