Art. 10.
                      Disposizioni applicative
    1.  L'obbligo,  in capo al gestore delle piste, di impiegare, per
il  servizio  di  soccorso,  personale in possesso delle abilitazioni
professionali previste dall'art. 6, comma 1, della legge regionale n.
2/1997,  decorre,  limitatamente  ai  gestori  delle  piste di sci di
fondo,  a  partire  dalla  stagione  invernale  2000/2001,  ancorche'
antecedentemente  a  tale  data  si  sia provveduto all'indizione dei
corsi  previsti  dall'art.  5  e  dall'art.  10, comma 1, della legge
regionale n. 2/1997.