Art. 2. Modificazioni all'art. 8 della legge regionale n. 9/1992 1. Dopo il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 9/1992, e' inserito il seguente: "1-bis. Il gestore puo' delegare i compiti di cui al comma 1 lettere a), b), c) ed e) al direttore delle piste.".