Art. 2.
      Modificazioni all'art. 8 della legge regionale n. 9/1992
    1.  Dopo  il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 9/1992,
e' inserito il seguente:
      "1-bis.  Il  gestore  puo' delegare i compiti di cui al comma 1
lettere a), b), c) ed e) al direttore delle piste.".