Art. 3.
      Modificazioni all'art. 9 della legge regionale n. 9/1992
    1.  Dopo  il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 9/1992,
e' inserito il seguente:
      "1-bis.  Al  direttore  delle  piste  sono  demandati i compiti
eventualmente  delegati  dal  gestore  ai  sensi  dell'art. 8,  comma
1-bis.".