Art. 3. Modificazioni all'art. 9 della legge regionale n. 9/1992 1. Dopo il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 9/1992, e' inserito il seguente: "1-bis. Al direttore delle piste sono demandati i compiti eventualmente delegati dal gestore ai sensi dell'art. 8, comma 1-bis.".