Art. 4. Modificazioni all'art. 10 della legge regionale n. 9/1992 1. Il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 9/1992 e' sostituito dal seguente: "3. Il presidente della commissione provvede, anche a mezzo telefonico, informatico o telematico, alla consultazione e alla convocazione della medesima.".