Art. 4.
      Modificazioni all'art. 10 della legge regionale n. 9/1992
    1.  Il  comma  3  dell'art. 10 della legge regionale n. 9/1992 e'
sostituito dal seguente:
      "3.  Il  presidente  della  commissione provvede, anche a mezzo
telefonico,  informatico  o  telematico,  alla  consultazione  e alla
convocazione della medesima.".