Art. 5. Modificazioni all'art. 11 della legge regionale n. 9/1992 1. Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 9/1992 e' sostituito dal seguente: "1. Lo sciatore e' tenuto al rispetto delle prescrizioni imposte dalla segnaletica posta lungo le piste di sci e alle stazioni di partenza ed arrivo degli impianti di risalita, e deve comunque comportarsi in modo tale da non mettere in pericolo l'incolumita' altrui o provocare danno a persone e cose, uniformandosi al disposto di cui all'art. 7 del regolamento regionale 22 aprile 1996, n. 2 (Regolamento di esecuzione della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9, come modificata dalla legge regionale 26 marzo 1993, n. 15).". 2. Dopo il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 9/1992 e' inserito il seguente: "2-bis. Il gestore e' esonerato da ogni responsabilita' nel caso di eventuali danni occorsi a coloro che transitano sulle piste di sci dopo l'orario di chiusura e prima dell'orario di apertura.".