Art. 5.
      Modificazioni all'art. 11 della legge regionale n. 9/1992
    1.  Il  comma  1  dell'art. 11 della legge regionale n. 9/1992 e'
sostituito dal seguente:
      "1.  Lo  sciatore  e'  tenuto  al  rispetto  delle prescrizioni
imposte dalla segnaletica posta lungo le piste di sci e alle stazioni
di  partenza  ed  arrivo  degli impianti di risalita, e deve comunque
comportarsi  in  modo  tale  da non mettere in pericolo l'incolumita'
altrui  o provocare danno a persone e cose, uniformandosi al disposto
di  cui  all'art.  7  del  regolamento regionale 22 aprile 1996, n. 2
(Regolamento di esecuzione della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9,
come modificata dalla legge regionale 26 marzo 1993, n. 15).".
    2.  Dopo  il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 9/1992
e' inserito il seguente:
      "2-bis.  Il  gestore  e'  esonerato da ogni responsabilita' nel
caso  di  eventuali danni occorsi a coloro che transitano sulle piste
di sci dopo l'orario di chiusura e prima dell'orario di apertura.".