Art. 6. Inserimento dell'art. 11-bis alla legge n. 9/1992 1. Dopo l'art. 11 della legge regionale n. 9/1992 e' inserito il seguente: "Art. 1-bis (Tariffe di pagamento per l'utilizzo delle piste di sci di fondo). - 1. L'utilizzo delle piste di sci di tondo puo' essere soggetto a pagamento; in questo caso le tariffe sono determinate dall'ente gestore, nei limiti proposti dall'associazione valdostana enti gestori di piste di sci di fondo, sentita la struttura regionale competente in materia di piste di sci.".