Art. 6.
          Inserimento dell'art. 11-bis alla legge n. 9/1992
    1.  Dopo l'art. 11 della legge regionale n. 9/1992 e' inserito il
seguente:
    "Art.  1-bis  (Tariffe di pagamento per l'utilizzo delle piste di
sci  di  fondo).  -  1.  L'utilizzo  delle piste di sci di tondo puo'
essere   soggetto  a  pagamento;  in  questo  caso  le  tariffe  sono
determinate  dall'ente gestore, nei limiti proposti dall'associazione
valdostana  enti  gestori  di  piste  di  sci  di  fondo,  sentita la
struttura regionale competente in materia di piste di sci.".