Art. 7. Modificazioni all'art. 12 della legge regionale n. 9/1992 1. L'art. 12 della legge regionale n. 9/1992 e' sostituito dal seguente: "Art. 12 (Vigilanza e sanzioni). - 1. La vigilanza sull'osservanza delle norme di cui alla presente legge e l'irrogazione delle relative sanzioni e' affidata alle forze di polizia, ai comuni, che la esercitano tramite gli operatori di polizia municipale, al corpo forestale valdostano e alla struttura regionale competente in materia di piste di sci, nell'ambito delle rispettive attribuzioni. 2. Nei casi in cui l'utilizzo delle piste di sci da fondo sia soggetto a pagamento, allo sciatore sprovvisto del biglietto e' comminata una sanzione amministrativa pari a dieci volte il prezzo del biglietto medesimo 3. Per ogni violazione delle prescrizioni di cui all'art. 11, e' applicata una sanzione amministrativa da un minimo di L. 300.000 (154,94 euro) ad un massimo di L. 1.500.000 (774,69 euro). 4. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le norme di cui al capo I della legge 24 luglio 1989, n. 689 (Modifiche al sistema penale).".