Art. 7.
      Modificazioni all'art. 12 della legge regionale n. 9/1992
    1.  L'art.  12  della legge regionale n. 9/1992 e' sostituito dal
seguente:
    "Art.   12   (Vigilanza   e   sanzioni).   -   1.   La  vigilanza
sull'osservanza   delle   norme   di   cui   alla  presente  legge  e
l'irrogazione  delle  relative  sanzioni  e'  affidata  alle forze di
polizia,  ai  comuni,  che  la  esercitano  tramite  gli operatori di
polizia  municipale,  al  corpo forestale valdostano e alla struttura
regionale  competente  in  materia di piste di sci, nell'ambito delle
rispettive attribuzioni.
    2.  Nei  casi  in  cui l'utilizzo delle piste di sci da fondo sia
soggetto  a  pagamento,  allo  sciatore  sprovvisto  del biglietto e'
comminata  una  sanzione  amministrativa pari a dieci volte il prezzo
del biglietto medesimo
    3. Per  ogni violazione delle prescrizioni di cui all'art. 11, e'
applicata  una  sanzione  amministrativa  da  un minimo di L. 300.000
(154,94 euro) ad un massimo di L. 1.500.000 (774,69 euro).
    4.  Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo
si osservano le norme di cui al capo I della legge 24 luglio 1989, n.
689 (Modifiche al sistema penale).".