Art. 8. Modificazioni all'art. 3 della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 (Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione) e' sostituita dalla seguente: "d) possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o possesso di un titolo di studio equipollente conseguito all'estero e riconosciuto ai sensi di legge; il possesso della qualifica FISI di omologatore di piste di sci nazionali, o, in alternativa, l'avere svolto le funzioni di direttore di pista o l'avere esercitato la professione di guida alpina o di maestro di sci per almeno cinque anni, sostituiscono il titolo, ove mancante:". 2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 2/1997, e' inserita la seguente: "d-bis) conoscenza delle lingue ufficiali della Valle d'Aosta;".