Art. 8.
Modificazioni all'art. 3 della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2
    1.  La  lettera  d) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale
15 gennaio  1997,  n.  2  (Disciplina  del servizio di soccorso sulle
piste di sci della Regione) e' sostituita dalla seguente:
      "d) possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o
possesso  di un titolo di studio equipollente conseguito all'estero e
riconosciuto  ai  sensi di legge; il possesso della qualifica FISI di
omologatore  di  piste  di  sci nazionali, o, in alternativa, l'avere
svolto  le  funzioni  di  direttore  di pista o l'avere esercitato la
professione  di  guida  alpina  o di maestro di sci per almeno cinque
anni, sostituiscono il titolo, ove mancante:".
    2.  Dopo  la  lettera  d)  del  comma  1  dell'art. 3 della legge
regionale n. 2/1997, e' inserita la seguente:
    "d-bis) conoscenza delle lingue ufficiali della Valle d'Aosta;".