Art. 9.
         Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 2/1997
    1. La lettera d) del comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n.
2/1997 e' sostituita dalla seguente:
      "d)  possesso  di diploma di scuola secondaria di primo grado o
titolo  equipollente  conseguito all'estero e legalmente riconosciuto
dalla  competente autorita' italiana, nonche' conoscenza delle lingue
ufficiali della Valle d'Aosta;".