Art. 9. Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 2/1997 1. La lettera d) del comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 2/1997 e' sostituita dalla seguente: "d) possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado o titolo equipollente conseguito all'estero e legalmente riconosciuto dalla competente autorita' italiana, nonche' conoscenza delle lingue ufficiali della Valle d'Aosta;".