Art. 11.
           Controlli sulla realizzazione degli interventi
    1.  Per  gli interventi di cui all'art. 2, la struttura regionale
competente in materia di sport e tempo libero verifica la regolarita'
della   documentazione   di   spesa  prodotta  a  consuntivo  nonche'
l'avvenuto  rilascio  della  concessione  edilizia, qualora richiesta
dalla  normativa vigente; la liquidazione ai soggetti di cui all'art.
2,  comma  2, puo' avvenire anche in acconto sul finanziamento totale
dell'opera,  sulla  base  di stati di avanzamento dei lavori e previo
controllo degli stessi.
    2.  L'erogazione  dei  finanziamenti  a  saldo ai soggetti di cui
all'art. 2,  comma  2,  e' subordinata all'accertamento dell'avvenuta
omologazione  dei  campi  da golf da parte della Federazione italiana
golf.
    3.  Per  i  contributi  di  cui  all'art.  3,  il dirigente della
struttura  regionale  competente  in  materia di sport e tempo libero
eroga, con proprio provvedimento ed entro il termine di trenta giorni
dalla data di apertura della struttura golfistica, un acconto pari al
sessanta per cento del contributo concesso dalla giunta regionale. Il
saldo  del  contributo  e'  erogato entro trenta giorni dalla data di
chiusura  della  struttura golfistica, previa verifica del periodo di
effettivo  funzionamento  e  dell'applicazione delle tariffe previste
nella  convenzione  di  cui all'art. 6, comma 5, salvo il recupero di
eventuali somme non spettanti.