Art. 14. Disposizioni finanziarie 1. Per l'applicazione della presente legge e' autorizzata la spesa complessiva di lire 6 miliardi (3.098.741,39 euro) per il triennio 1999/2001, che grava sui capitoli di nuova istituzione 64940 e 64945. 2. Alla copertura dell'onere di lire 2 miliardi annui per gli anni 1999, 2000 e 2001 si provvede mediante l'utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) del bilancio della Regione pluriennale 1999/2001 a valere sullo specifico accantonamento previsto al punto B.2.4 "Infrastrutture per il golf" dell'allegato n. 1 al bilancio medesimo. 3. A decorrere dall'anno 2002 l'eventuale onere annuo a carico della Regione e' determinato con la legge finanziaria, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilita' generale della Regione autonoma Valle d'Aosta).