Art. 14.
                      Disposizioni finanziarie
    1.  Per  l'applicazione  della  presente  legge e' autorizzata la
spesa  complessiva  di  lire  6  miliardi  (3.098.741,39 euro) per il
triennio 1999/2001, che grava sui capitoli di nuova istituzione 64940
e 64945.
    2.  Alla  copertura  dell'onere  di lire 2 miliardi annui per gli
anni  1999,  2000  e  2001  si  provvede  mediante  l'utilizzo  dello
stanziamento  iscritto  al  capitolo  69020  (Fondo  globale  per  il
finanziamento  di  spese  di investimento) del bilancio della Regione
pluriennale   1999/2001   a  valere  sullo  specifico  accantonamento
previsto al punto B.2.4 "Infrastrutture per il golf" dell'allegato n.
1 al bilancio medesimo.
    3.  A  decorrere  dall'anno 2002 l'eventuale onere annuo a carico
della  Regione  e'  determinato  con  la  legge finanziaria, ai sensi
dell'art. 19  della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in
materia di bilancio e di contabilita' generale della Regione autonoma
Valle d'Aosta).