Art. 2. Interventi per la realizzazione delle infrastrutture 1. La Regione promuove la realizzazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, l'adeguamento, il ripristino dei campi da golf e delle strutture complementari indispensabili alla loro funzionalita' che siano di proprieta' pubblica o acquisiti alla pubblica disponibilita' per il periodo di vita utile delle infrastrutture. 2. Al fine di permettere agli enti locali, in forma singola od associata, di porre in essere gli interventi di cui al comma 1, la Regione trasferisce agli stessi enti, nei limiti e con le modalita' di cui alla presente legge, risorse finanziarie atte a coprire parte dell'ammontare dei costi sostenuti. 3. La Regione pone in essere gli interventi di cui al comma 1 anche mediante le procedure di cui al capo VI della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge in materia di lavori pubblici), come modificata dalla legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, utilizzando a tale scopo le risorse previste dalla presente legge.