Art. 2.
        Interventi per la realizzazione delle infrastrutture
    1.   La   Regione   promuove   la  realizzazione,  l'ampliamento,
l'ammodernamento,  l'adeguamento,  il  ripristino dei campi da golf e
delle  strutture complementari indispensabili alla loro funzionalita'
che   siano   di   proprieta'  pubblica  o  acquisiti  alla  pubblica
disponibilita' per il periodo di vita utile delle infrastrutture.
    2.  Al  fine  di permettere agli enti locali, in forma singola od
associata,  di  porre  in essere gli interventi di cui al comma 1, la
Regione  trasferisce  agli stessi enti, nei limiti e con le modalita'
di  cui alla presente legge, risorse finanziarie atte a coprire parte
dell'ammontare dei costi sostenuti.
    3.  La  Regione  pone  in essere gli interventi di cui al comma 1
anche  mediante  le procedure di cui al capo VI della legge regionale
20  giugno  1996,  n.  12 (Legge in materia di lavori pubblici), come
modificata dalla legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, utilizzando
a tale scopo le risorse previste dalla presente legge.