Art. 5. Vincolo di destinazione e disponibilita' delle aree 1. I campi da golf e le strutture complementari oggetto degli interventi di cui all'art. 2, comma 2, devono restare vincolati alla destinazione d'uso per un periodo di almeno quindici anni dalla data di concessione del finanziamento regionale. 2. Il vincolo di destinazione e' trascritto con specifico atto pubblico, a cura e spese dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, presso la competente Conservatoria dei registri immobiliari; esso rende obbligatorio il mantenimento della destinazione d'uso degli immobili anche nei confronti degli eventuali aventi causa dei soggetti medesimi. 3. L'eventuale modifica permanente, anche parziale, della destinazione d'uso delle aree e degli immobili soggetti a vincolo comporta la revoca dei finanziamenti, la conseguente restituzione delle somme corrisposte, maggiorate degli interessi legali, ed il pagamento di una penale pari al trenta per cento delle somme corrisposte. 4. L'eventuale cancellazione anticipata del vincolo, nel caso sia comprovata la non convenienza economico-produttiva dell'opera, e' autorizzata dalla giunta regionale previa restituzione delle somme corrisposte, maggiorate degli interessi legali, ed il pagamento di una penale pari al trenta per cento delle somme corrisposte. 5. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, e i loro aventi causa devono assicurare la piena funzionalita' dell'attivita' golfistica per tutta la durata del vincolo previsto dal presente articolo; il mancato rispetto di tale obbligo comporta la revoca dei finanziamenti e la conseguente restituzione delle somme corrisposte, maggiorate degli interessi legali, ed il pagamento di una penale pari al trenta per cento delle somme corrisposte.