Art. 5.
         Vincolo di destinazione e disponibilita' delle aree
    1.  I  campi  da  golf e le strutture complementari oggetto degli
interventi  di cui all'art. 2, comma 2, devono restare vincolati alla
destinazione  d'uso per un periodo di almeno quindici anni dalla data
di concessione del finanziamento regionale.
    2.  Il  vincolo  di destinazione e' trascritto con specifico atto
pubblico,  a  cura  e  spese dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2,
presso  la  competente  Conservatoria  dei registri immobiliari; esso
rende  obbligatorio  il  mantenimento  della destinazione d'uso degli
immobili  anche  nei  confronti  degli  eventuali  aventi  causa  dei
soggetti medesimi.
    3.   L'eventuale   modifica  permanente,  anche  parziale,  della
destinazione  d'uso  delle  aree  e degli immobili soggetti a vincolo
comporta  la  revoca  dei  finanziamenti, la conseguente restituzione
delle  somme  corrisposte,  maggiorate  degli interessi legali, ed il
pagamento  di  una  penale  pari  al  trenta  per  cento  delle somme
corrisposte.
    4. L'eventuale cancellazione anticipata del vincolo, nel caso sia
comprovata  la  non  convenienza  economico-produttiva dell'opera, e'
autorizzata  dalla  giunta  regionale previa restituzione delle somme
corrisposte,  maggiorate  degli  interessi legali, ed il pagamento di
una penale pari al trenta per cento delle somme corrisposte.
    5.  I  soggetti di cui all'art. 2, comma 2, e i loro aventi causa
devono  assicurare  la  piena funzionalita' dell'attivita' golfistica
per  tutta  la  durata del vincolo previsto dal presente articolo; il
mancato rispetto di tale obbligo comporta la revoca dei finanziamenti
e  la  conseguente  restituzione  delle somme corrisposte, maggiorate
degli  interessi legali, ed il pagamento di una penale pari al trenta
per cento delle somme corrisposte.