Art. 6. Entita' dei finanziamenti 1. I finanziamenti per gli interventi di cui all'art. 2, comma 2, sono concessi nella misura massima del settanta per cento della spesa ammessa, e comunque nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio. 2. L'importo ammesso al finanziamento regionale, indipendentemente dal costo complessivo, non puo' essere superiore alla somma di lire quattro miliardi (2.065.827,60 euro) per ogni campo da golf; per i campi da golf di nuova realizzazione tale importo non puo' essere superiore alla somma di lire venti miliardi (10.329.137,98 euro). 3. Nei costi di realizzazione ammessi a finanziamento possono essere incluse le spese tecniche, fino al limite del sette per cento della spesa ammissibile. 4. Per gli interventi di cui all'art. 3, i contributi sono concessi secondo le seguenti modalita': a) una somma non superiore a lire cinquecento (0,26 euro) per ogni metro quadrato del campo. I metri quadrati sono calcolati moltiplicando la lunghezza del campo, omologata dalla federazione italiana golf, per una larghezza media di quarantacinque metri; b) una somma non superiore a lire dieci milioni (5.146,57 euro) per ogni mese o frazione di mese superiore a venti giorni di effettivo funzionamento del campo da golf e delle strutture complementari indispensabili alla sua funzionalita', fermo restando l'obbligo di apertura del campo da golf per un periodo non inferiore a due mesi all'anno. 5. La concessione dei contributi di cui al comma 4 e' subordinata all'applicazione, da parte dei gestori, di tariffe ridotte, a favore di particolari fasce di utenti, stabilite in apposita convenzione con la Regione approvata con deliberazione della giunta regionale.