Art. 6.
                      Entita' dei finanziamenti
    1. I finanziamenti per gli interventi di cui all'art. 2, comma 2,
sono concessi nella misura massima del settanta per cento della spesa
ammessa,  e  comunque  nei  limiti  degli  stanziamenti  iscritti  in
bilancio.
    2.     L'importo     ammesso    al    finanziamento    regionale,
indipendentemente  dal  costo  complessivo, non puo' essere superiore
alla  somma  di  lire  quattro  miliardi (2.065.827,60 euro) per ogni
campo  da  golf;  per  i  campi  da  golf di nuova realizzazione tale
importo  non  puo' essere superiore alla somma di lire venti miliardi
(10.329.137,98 euro).
    3.  Nei  costi  di  realizzazione ammessi a finanziamento possono
essere  incluse le spese tecniche, fino al limite del sette per cento
della spesa ammissibile.
    4.  Per  gli  interventi  di  cui  all'art.  3, i contributi sono
concessi secondo le seguenti modalita':
      a)  una  somma non superiore a lire cinquecento (0,26 euro) per
ogni  metro  quadrato  del  campo.  I  metri  quadrati sono calcolati
moltiplicando  la  lunghezza  del  campo, omologata dalla federazione
italiana golf, per una larghezza media di quarantacinque metri;
      b) una somma non superiore a lire dieci milioni (5.146,57 euro)
per  ogni  mese  o  frazione  di  mese  superiore  a  venti giorni di
effettivo   funzionamento   del  campo  da  golf  e  delle  strutture
complementari  indispensabili  alla sua funzionalita', fermo restando
l'obbligo  di apertura del campo da golf per un periodo non inferiore
a due mesi all'anno.
    5. La concessione dei contributi di cui al comma 4 e' subordinata
all'applicazione,  da parte dei gestori, di tariffe ridotte, a favore
di particolari fasce di utenti, stabilite in apposita convenzione con
la Regione approvata con deliberazione della giunta regionale.