Art. 8. Istruttoria delle domande 1. Per le domande di finanziamento di cui all'art. 2, comma 2, la struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, verifica l'aminissibilita' formale e le voci di spesa. 2. Per i contributi di cui all'art. 3, la struttura regionale competente di cui al comma 1 verifica l'ammissibilita' formale delle domande entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione delle stesse.