Art. 8.
                      Istruttoria delle domande
    1. Per le domande di finanziamento di cui all'art. 2, comma 2, la
struttura  regionale  competente  in materia di sport e tempo libero,
entro  il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della
domanda, verifica l'aminissibilita' formale e le voci di spesa.
    2.  Per  i  contributi  di cui all'art. 3, la struttura regionale
competente  di cui al comma 1 verifica l'ammissibilita' formale delle
domande   entro   il   termine  di  sessanta  giorni  dalla  data  di
presentazione delle stesse.