(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 2
                        dell'11 gennaio 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
                         la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.   Nell'   intento   di  assicurare  una  perfetta  e  costante
praticabilita'  delle  piste  di  sci  di  fondo,  la Regione concede
contributi  per  la  manutenzione,  la gestione e l'acquisto di mezzi
funzionali all'utilizzo delle piste stesse.
    2.  I  contributi  di  cui al comma 1 sono altresi' finalizzati a
consentire  un  corretto  inserimento  delle  piste  di  sci di fondo
nell'ambiente,  attraverso l'esecuzione di interventi di ripristino e
rimboschimento delle zone in cui sono stati effettuati rimodellamenti
del terreno, nonche' di manutenzione periodica dei fabbricati posti a
servizio delle piste stesse.