Art. 2 Ambito di applicazione 1. I contributi di cui all'art. 1 possono essere concessi a: a) enti locali, in forma singola o associata; b) associazioni sportive senza fini di lucro, aventi sede in Valle d'Aosta ed affiliate alla Federazione italiana sport invernali (FISI). 2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), devono assicurare la gestione delle piste, ai sensi della legge regionale 13 marzo 1992, n. 9, (norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci). 3. I contributi vengono concessi separatamente per: a) le spese per l'acquisto di mezzi battipista e motoslitte per la ricognizione e il soccorso; b) le spese di gestione e manutenzione delle piste.