Art. 2
                       Ambito di applicazione
    1. I contributi di cui all'art. 1 possono essere concessi a:
      a) enti locali, in forma singola o associata;
      b)  associazioni  sportive  senza fini di lucro, aventi sede in
Valle  d'Aosta ed affiliate alla Federazione italiana sport invernali
(FISI).
    2.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1,  lettere  a) e b), devono
assicurare  la  gestione  delle piste, ai sensi della legge regionale
13 marzo  1992,  n. 9, (norme in materia di esercizio ad uso pubblico
di piste di sci).
    3. I contributi vengono concessi separatamente per:
      a) le spese per l'acquisto di mezzi battipista e motoslitte per
la ricognizione e il soccorso;
      b) le spese di gestione e manutenzione delle piste.