Art. 3.
              Domande per l'ottenimento dei contributi
    1.  Le domande per l'ottenimento dei contributi di cui all'art. 2
devono  essere  presentate  alla  struttura  regionale  competente in
materia  di  piste  di sci, di seguito denominata struttura regionale
competente,  cui  e'  affidata  l'attuazione delle disposizioni della
presente  legge,  entro  il 30 settembre di ogni anno e devono essere
corredate di:
      a)   un  elenco  delle  piste  di  sci  di  fondo  gestite  dal
richiedente e di cui quest'ultimo prevede, in presenza di sufficienti
condizioni  d'innevamento  e  fatte  salve  le esigenze di sicurezza,
l'apertura  per  almeno settantacinque giorni per le piste situate ad
una  quota  superiore  a  1300 metri e per almeno sessanta giorni per
quelle  situate  a  quote  inferiori  durante  la successiva stagione
invernale;
      b)  l'analisi  tecnica  redatta  su appositi moduli predisposti
dalla struttura regionale competente;
      c)  l'indicazione  delle tariffe, per ogni pista o complesso di
piste   per   il   cui  utilizzo  e'  previsto  il  pagamento  di  un
corrispettivo.
    2.  La  quota di cui al comma 1, lettera a), e' determinata dalla
media  aritmetica  tra  il  piu'  alto  ed  il piu' basso punto della
singola  pista;  nel  caso  di pluralita' di piste percorribili senza
soluzione  di  continuita',  la media e' calcolata con riferimento al
piu' alto e piu' basso punto del complesso delle piste medesime.
    3.  Per  le piste di cui venga denunciata o accertata un'apertura
inferiore  ai  periodi  di  cui  al comma 1, lettera a), per cause di
forza  maggiore,  si procede ad una riduzione della relativa quota di
contributo  in  misura  proporzionale  al  minor  numero di giorni di
apertura;  al  di  fuori delle cause di forza maggiore, il contributo
non viene erogato.
    4.  Per  ottenere  i  contributi previsti, ogni pista deve essere
regolarmente  classificata ai sensi della legge regionale n. 9/1992 e
avere una lunghezza minima di chilometri tre.