Art. 3. Domande per l'ottenimento dei contributi 1. Le domande per l'ottenimento dei contributi di cui all'art. 2 devono essere presentate alla struttura regionale competente in materia di piste di sci, di seguito denominata struttura regionale competente, cui e' affidata l'attuazione delle disposizioni della presente legge, entro il 30 settembre di ogni anno e devono essere corredate di: a) un elenco delle piste di sci di fondo gestite dal richiedente e di cui quest'ultimo prevede, in presenza di sufficienti condizioni d'innevamento e fatte salve le esigenze di sicurezza, l'apertura per almeno settantacinque giorni per le piste situate ad una quota superiore a 1300 metri e per almeno sessanta giorni per quelle situate a quote inferiori durante la successiva stagione invernale; b) l'analisi tecnica redatta su appositi moduli predisposti dalla struttura regionale competente; c) l'indicazione delle tariffe, per ogni pista o complesso di piste per il cui utilizzo e' previsto il pagamento di un corrispettivo. 2. La quota di cui al comma 1, lettera a), e' determinata dalla media aritmetica tra il piu' alto ed il piu' basso punto della singola pista; nel caso di pluralita' di piste percorribili senza soluzione di continuita', la media e' calcolata con riferimento al piu' alto e piu' basso punto del complesso delle piste medesime. 3. Per le piste di cui venga denunciata o accertata un'apertura inferiore ai periodi di cui al comma 1, lettera a), per cause di forza maggiore, si procede ad una riduzione della relativa quota di contributo in misura proporzionale al minor numero di giorni di apertura; al di fuori delle cause di forza maggiore, il contributo non viene erogato. 4. Per ottenere i contributi previsti, ogni pista deve essere regolarmente classificata ai sensi della legge regionale n. 9/1992 e avere una lunghezza minima di chilometri tre.