Art. 4. Determinazione dei contributi 1. L'ammontare dei contributi di cui all'art. 2, comma 3, lettera a), non puo' eccedere il cinquanta per cento della spesa sostenuta. 2. Nel limite dello stanziamento iscritto in bilancio, l'ammontare dei contributi di cui all'art. 2, comma 3, lettera b), e' calcolato sommando: a) la cifra ottenuta moltiplicando i chilometri di pista da battersi effettivamente da ogni singolo richiedente, maggiorati del trenta per cento per i gestori che applicano tariffe di accesso alle piste, per il valore convenzionale chilometrico, ottenuto dividendo il cinquanta per cento della somma impegnata sul pertinente capitolo del bilancio regionale per l'ammontare complessivo dei chilometri, come sopra calcolati, relativi alla totalita' dei gestori ammessi al finanziamento; b) la cifra ottenuta moltiplicando il numero di ore di battitura relativa ad ogni singolo richiedente, ricavabile dalla lettura dei tachigrafi installati sui mezzi battipista, per il valore convenzionale orario ottenuto dividendo il restante cinquanta per cento della somma impegnata sul pertinente capitolo del bilancio regionale per l'ammontare complessivo delle ore di battitura effettuate dalla totalita' dei gestori ammessi al finanziamento. 3. La giunta regionale, con propria deliberazione, provvede alla definizione delle caratteristiche tecniche dei tachigrafi da installarsi sui mezzi battipista e delle modalita' di verifica dell' ammontare complessivo delle ore di battitura.