Art. 4.
                    Determinazione dei contributi
    1.  L'ammontare  dei  contributi  di  cui  all'art.  2,  comma 3,
lettera a),  non  puo'  eccedere  il  cinquanta per cento della spesa
sostenuta.
    2.   Nel   limite   dello   stanziamento  iscritto  in  bilancio,
l'ammontare dei contributi di cui all'art. 2, comma 3, lettera b), e'
calcolato sommando:
      a)  la  cifra  ottenuta  moltiplicando i chilometri di pista da
battersi  effettivamente  da ogni singolo richiedente, maggiorati del
trenta  per cento per i gestori che applicano tariffe di accesso alle
piste,  per  il valore convenzionale chilometrico, ottenuto dividendo
il  cinquanta per cento della somma impegnata sul pertinente capitolo
del  bilancio  regionale  per l'ammontare complessivo dei chilometri,
come  sopra calcolati, relativi alla totalita' dei gestori ammessi al
finanziamento;
      b)  la  cifra  ottenuta  moltiplicando  il  numero  di  ore  di
battitura  relativa  ad  ogni  singolo  richiedente, ricavabile dalla
lettura dei tachigrafi installati sui mezzi battipista, per il valore
convenzionale  orario  ottenuto  dividendo  il restante cinquanta per
cento  della  somma  impegnata  sul  pertinente capitolo del bilancio
regionale   per   l'ammontare  complessivo  delle  ore  di  battitura
effettuate dalla totalita' dei gestori ammessi al finanziamento.
    3.  La giunta regionale, con propria deliberazione, provvede alla
definizione   delle   caratteristiche   tecniche  dei  tachigrafi  da
installarsi  sui mezzi battipista e delle modalita' di verifica dell'
ammontare complessivo delle ore di battitura.