Art. 6. Modalita' di erogazione 1. L'erogazione dei contributi di cui all'art. 2, comma 3, lettera a), avviene in un'unica soluzione, a seguito di presentazione delle fatture comprovanti l'acquisto del mezzo oggetto del contributo. 2. L'erogazione dei contributi di cui all'art. 2, comma 3, lettera b), avviene ratealmente secondo le seguenti modalita': a) il cinquanta per cento dell'ammontare di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), all'inizio della stagione invernale e comunque non oltre il 31 dicembre dell'esercizio in corso; b) il restante cinquanta per cento dell'ammontare di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) e l'ammontare di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), entro il 30 giugno dell'esercizio successivo, previa verifica con le modalita' stabilite dalla giunta regionale con la deliberazione di cui all'art. 4, comma 3. 3. L'erogazione dei contributi di cui all'art. 2, comma 3, lettera b), puo' essere sospesa in qualsiasi momento nel caso in cui gli accertamenti eseguiti a cura della struttura regionale competente, in ordine al normale funzionamento e all'effettiva e regolare praticabilita' e battitura delle piste, anche sotto il profilo della sicurezza e del mantenimento della segnaletica, di cui all'articolo 4 della legge regionale 9/1992, diano risultato negativo.