Art. 6.
                       Modalita' di erogazione
    1.  L'erogazione  dei  contributi  di  cui  all'art.  2, comma 3,
lettera a), avviene in un'unica soluzione, a seguito di presentazione
delle   fatture   comprovanti   l'acquisto   del  mezzo  oggetto  del
contributo.
    2.  L'erogazione  dei  contributi  di  cui  all'art.  2, comma 3,
lettera b), avviene ratealmente secondo le seguenti modalita':
      a)  il  cinquanta  per  cento dell'ammontare di cui all'art. 4,
comma  2,  lettera a), all'inizio della stagione invernale e comunque
non oltre il 31 dicembre dell'esercizio in corso;
      b)  il  restante  cinquanta  per  cento  dell'ammontare  di cui
all'art. 4,  comma  2,  lettera  a)  e l'ammontare di cui all'art. 4,
comma 2,  lettera  b),  entro il 30 giugno dell'esercizio successivo,
previa verifica con le modalita' stabilite dalla giunta regionale con
la deliberazione di cui all'art. 4, comma 3.
    3.  L'erogazione  dei  contributi  di  cui  all'art.  2, comma 3,
lettera b),  puo' essere sospesa in qualsiasi momento nel caso in cui
gli   accertamenti   eseguiti   a   cura  della  struttura  regionale
competente,  in  ordine  al  normale  funzionamento e all'effettiva e
regolare  praticabilita'  e  battitura  delle  piste,  anche sotto il
profilo  della sicurezza e del mantenimento della segnaletica, di cui
all'articolo   4   della  legge  regionale  9/1992,  diano  risultato
negativo.