Art. 7. Casi particolari 1. Ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), i quali assicurino la gestione di comprensori posti ad una quota superiore a 3000 metri e fuori dai confini geografici regionali, purche' raggiungibili mediante impianti di risalita che si dipartono dal territorio della Regione, sono concessi esclusivamente i contributi previsti dall'art. 2, comma 3, lettera a), prescindendo dai requisiti di cui all'art. 3, comma 4.