Art. 7.
                          Casi particolari
    1.  Ai  soggetti  di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), i quali
assicurino  la gestione di comprensori posti ad una quota superiore a
3000   metri  e  fuori  dai  confini  geografici  regionali,  purche'
raggiungibili  mediante  impianti  di  risalita  che si dipartono dal
territorio  della  Regione, sono concessi esclusivamente i contributi
previsti dall'art. 2, comma 3, lettera a), prescindendo dai requisiti
di cui all'art. 3, comma 4.