Art. 8. Disposizioni finanziarie 1. Per gli anni 2000 e 2001, agli oneri di cui all'art. 2 della presente legge, valutati in complessive annue L. 500.000.000 (euro 258.228,45) per l'acquisto di mezzi battipista e motoslitte per la ricognizione e il soccorso, che faranno carico per L. 400.000.000 (euro 206.582,76) al capitolo 64580 e per L. 100.000.000 (euro 51.645,69) al capitolo di nuova istituzione 64625 del bilancio di previsione pluriennale della Regione per gli anni 1999/2001 e in complessive annue L. 250.000.000 (euro 129.114,22) per le spese di gestione e manutenzione delle piste, che faranno carico per L. 200.000.000 (euro 103.291,38) al capitolo 64600 e per L. 50.000.000 (euro 25.822,84) al capitolo di nuova istituzione 64635 del bilancio di previsione pluriennale della Regione per gli anni 1999/2001, si fa fronte: a) per annue L. 400.000.000 con le risorse gia' iscritte nel capitolo 64580, la cui descrizione e' cosi' modificata: "Contributi ad enti locali per l'acquisto di mezzi battipista e di motoslitte per la ricognizione ed il soccorso sulle piste di sci di fondo" del bilancio di previsione pluriennale della Regione per gli anni 1999/2001; b) per annue L. 200.000.000 con le risorse gia' iscritte nel capitolo 64600 (contributi ad enti locali per la gestione e la manutenzione delle piste di sci di fondo) del bilancio di previsione pluriennale della Regione per gli anni 1999/2001; c) per annue L. 50.000.000 con le risorse gia' iscritte nel capitolo 64640 (contributi ad aziende per spese di gestione e manutenzione delle piste di sci di fondo) del bilancio di previsione pluriennale della Regione per gli anni 1999/2001; d) per annue L. 100.000.000 mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) del bilancio di previsione pluriennale della Regione per gli anni 1999/2001 a valere sull'accantonamento previsto al punto B. 2.1 (realizzazione di impianti sportivi di rilevanza strategica) dell'allegato n. 1 al bilancio medesimo. 2. A decorrere dall'anno 2002 l'eventuale onere annuo a carico della Regione sara' determinato con la legge finanziaria di cui all'art. 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (norme in materia di bilancio e contabilita' generale della Regione autonoma Valle d'Aosta).