Art. 8.
                      Disposizioni finanziarie
    1.  Per  gli anni 2000 e 2001, agli oneri di cui all'art. 2 della
presente  legge,  valutati  in complessive annue L. 500.000.000 (euro
258.228,45)  per  l'acquisto  di mezzi battipista e motoslitte per la
ricognizione  e  il  soccorso,  che faranno carico per L. 400.000.000
(euro  206.582,76)  al  capitolo  64580  e  per  L. 100.000.000 (euro
51.645,69)  al  capitolo  di  nuova istituzione 64625 del bilancio di
previsione  pluriennale  della  Regione  per  gli anni 1999/2001 e in
complessive  annue  L. 250.000.000  (euro 129.114,22) per le spese di
gestione  e  manutenzione  delle  piste,  che  faranno  carico per L.
200.000.000  (euro  103.291,38) al capitolo 64600 e per L. 50.000.000
(euro  25.822,84) al capitolo di nuova istituzione 64635 del bilancio
di previsione pluriennale della Regione per gli anni 1999/2001, si fa
fronte:
      a)  per  annue  L. 400.000.000 con le risorse gia' iscritte nel
capitolo  64580,  la cui descrizione e' cosi' modificata: "Contributi
ad enti locali per l'acquisto di mezzi battipista e di motoslitte per
la  ricognizione  ed  il  soccorso  sulle  piste di sci di fondo" del
bilancio  di  previsione  pluriennale  della  Regione  per  gli  anni
1999/2001;
      b)  per  annue  L. 200.000.000 con le risorse gia' iscritte nel
capitolo  64600  (contributi  ad  enti  locali  per  la gestione e la
manutenzione  delle piste di sci di fondo) del bilancio di previsione
pluriennale della Regione per gli anni 1999/2001;
      c)  per  annue  L.  50.000.000 con le risorse gia' iscritte nel
capitolo  64640  (contributi  ad  aziende  per  spese  di  gestione e
manutenzione  delle piste di sci di fondo) del bilancio di previsione
pluriennale della Regione per gli anni 1999/2001;
      d)   per   annue   L.  100.000.000  mediante  l'utilizzo  degli
stanziamenti  iscritti  al  capitolo  69020  (Fondo  globale  per  il
finanziamento  di  spese  di investimento) del bilancio di previsione
pluriennale   della   Regione   per   gli  anni  1999/2001  a  valere
sull'accantonamento  previsto  al  punto  B.  2.1  (realizzazione  di
impianti  sportivi  di  rilevanza  strategica)  dell'allegato n. 1 al
bilancio medesimo.
    2.  A  decorrere  dall'anno 2002 l'eventuale onere annuo a carico
della  Regione  sara'  determinato  con  la  legge finanziaria di cui
all'art. 19  della  legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (norme in
materia  di  bilancio  e contabilita' generale della Regione autonoma
Valle d'Aosta).