Art. 2. Disposizioni finanziarie 1. L'onere previsto dall'art. 1 grava sui seguenti capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1999: a) sul capitolo 60445 per l'adeguamento tecnologico cd il potenziamento di apparecchiature sanitarie; b) sul capitolo 60450, di nuova istituzione, per l'arredamento di spazi da destinare all'attivita' libero-professionale. 2. Alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante utilizzo per lire 3000 milioni (euro 1.549.370,70) del fondo iscritto al capitoIo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti), a valere sull' accantonamento A.3 "copertura del maggior fabbisogno dell'U.S.L. per l'anno 1998 derivante dall'aumento del costo di fattori impiegati determinato a livello nazionale (spesa farmaceutica e mobilita' interregionale)" di cui all'allegato n. 1 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999,