Art. 2.
                      Disposizioni finanziarie
    1.  L'onere  previsto dall'art. 1 grava sui seguenti capitoli del
bilancio di previsione della Regione per l'anno 1999:
      a)  sul  capitolo  60445  per  l'adeguamento  tecnologico cd il
potenziamento di apparecchiature sanitarie;
      b)  sul capitolo 60450, di nuova istituzione, per l'arredamento
di spazi da destinare all'attivita' libero-professionale.
    2.  Alla  copertura delle spese derivanti dall'applicazione della
presente  legge  si fa fronte mediante utilizzo per lire 3000 milioni
(euro  1.549.370,70)  del  fondo  iscritto  al  capitoIo 69000 (Fondo
globale  per  il  finanziamento  di  spese  correnti), a valere sull'
accantonamento  A.3 "copertura del maggior fabbisogno dell'U.S.L. per
l'anno  1998  derivante  dall'aumento  del costo di fattori impiegati
determinato  a  livello  nazionale  (spesa  farmaceutica  e mobilita'
interregionale)"  di cui all'allegato n. 1 del bilancio di previsione
per l'anno finanziario 1999,