Art. 2.
                     Tipologia degli interventi
    1. Per il perseguimento delle finalita' previste dall' art. 1, la
Regione,  fatto  salvo  quanto  stabilito  all'art.  3, provvede alla
realizzazione   diretta   o   al  recupero  funzionale  di  strutture
destinate:
      a) ad   attivita'  di  ricerca  scientifica  nell'ambito  della
biologia alpina;
      b) alla fruizione turistico-naturalistica;
      c) alla riqualificazione dello stabilimento ittico regionale.
    2. Gli interventi di cui al comma 1, concernono:
      a) la sistemazione ambientale;
      b) la  realizzazione e l'allestimento di strutture destinate ad
attivita' di ricerca e di fruizione turistica;
      c) la realizzazione di percorsi attrezzati;
      d) l'allestimento di strutture ecomuseali all'aperto;
      e) la  realizzazione  di interventi infrastrutturali funzionali
all'area oggetto d'intervento, quali viabilita' e reti tecnologiche;
      f) l'acquisto  di  aree  funzionali  alla  realizzazione  degli
interventi;
      g) la   riqualificazione   architettonica  e  funzionale  dello
stabilimento ittico regionale.