Art. 2. Tipologia degli interventi 1. Per il perseguimento delle finalita' previste dall' art. 1, la Regione, fatto salvo quanto stabilito all'art. 3, provvede alla realizzazione diretta o al recupero funzionale di strutture destinate: a) ad attivita' di ricerca scientifica nell'ambito della biologia alpina; b) alla fruizione turistico-naturalistica; c) alla riqualificazione dello stabilimento ittico regionale. 2. Gli interventi di cui al comma 1, concernono: a) la sistemazione ambientale; b) la realizzazione e l'allestimento di strutture destinate ad attivita' di ricerca e di fruizione turistica; c) la realizzazione di percorsi attrezzati; d) l'allestimento di strutture ecomuseali all'aperto; e) la realizzazione di interventi infrastrutturali funzionali all'area oggetto d'intervento, quali viabilita' e reti tecnologiche; f) l'acquisto di aree funzionali alla realizzazione degli interventi; g) la riqualificazione architettonica e funzionale dello stabilimento ittico regionale.