Art. 3.
                        Accordo di programma
    1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma
2,  lettere  a),  b),  c),  d),  e)  ed f), la Regione, i comuni e la
comunita'  montana interessati, in relazione alla competenza primaria
o prevalente sugli interventi, possono promuovere, ai sensi dell'art.
105  della  legge  regionale  7  dicembre 1998, n. 54, (Sistema delle
autonomie  in  Valle  d'Aosta),  la  conclusione  di  un  accordo  di
programma per:
      a) assicurare il coordinamento delle azioni;
      b) determinare  i tempi, le modalita', il finanziamento ed ogni
altro connesso adempimento.
    2.  L'accordo di programma puo' essere richiesto anche da un solo
soggetto interessato.