Art. 3. Accordo di programma 1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b), c), d), e) ed f), la Regione, i comuni e la comunita' montana interessati, in relazione alla competenza primaria o prevalente sugli interventi, possono promuovere, ai sensi dell'art. 105 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), la conclusione di un accordo di programma per: a) assicurare il coordinamento delle azioni; b) determinare i tempi, le modalita', il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. 2. L'accordo di programma puo' essere richiesto anche da un solo soggetto interessato.