Art. 3.
                             Contributi
    1.  Gli  enti  locali che intendono acquisire o utilizzare i beni
immobili di cui all' art. 1 ubicati nel loro territorio presentano al
presidente  della  giunta  regionale, entro il 31 marzo di ogni anno,
apposita domanda di contributo corredata da una relazione che indichi
la  destinazione  d'uso e il preventivo di spesa per l'acquisto e per
gli   interventi   finalizzati   ad   ottenere   il   pieno  utilizzo
dell'immobile.
    2.  La  giunta  regionale  definisce  criteri  e modalita' per la
presentazione  delle domande e per l'erogazione dei contributi di cui
al comma 1 entro il 31 gennaio. Inoltre, individua annualmente, entro
la   medesima  data,  le  priorita'  per  l'erogazione  dei  medesimi
contributi,  tenuto  conto  della  destinazione  d'uso e dell'entita'
demografica  degli  enti  locali con particolare riguardo a quelli di
minori dimensioni.