Art. 3. Contributi 1. Gli enti locali che intendono acquisire o utilizzare i beni immobili di cui all' art. 1 ubicati nel loro territorio presentano al presidente della giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, apposita domanda di contributo corredata da una relazione che indichi la destinazione d'uso e il preventivo di spesa per l'acquisto e per gli interventi finalizzati ad ottenere il pieno utilizzo dell'immobile. 2. La giunta regionale definisce criteri e modalita' per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 entro il 31 gennaio. Inoltre, individua annualmente, entro la medesima data, le priorita' per l'erogazione dei medesimi contributi, tenuto conto della destinazione d'uso e dell'entita' demografica degli enti locali con particolare riguardo a quelli di minori dimensioni.