Art. 4. Finanziamento regionale 1. Per l'attuazione della presente legge sono istituiti: a) un fondo per l'erogazione di contributi in conto capitale finalizzati all'acquisto degli immobili di cui all'art. 1; b) un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di sistemazione volte al riutilizzo degli immobili di cui all'art. 1. 2. I contributi di cui al comma 1, lettera a) sono concessi per importi non superiori al cinquanta per cento del prezzo di acquisto del bene e fino ad un massimo di lire 500 milioni. 3. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera b) sono concesse per importi non superiori al trenta per cento della spesa per la sistemazione degli immobili, di cui all'art. 1 e comunque fino ad un massimo di lire 300 milioni. 4. Gli enti locali beneficiai dei contributi regionali di cui ai commi 2 e 3 sono tenuti ad applicare, in una parte evidente dell'immobile, una targa in pietra, raffigurante lo stemma della Regione Veneto, con l'indicazione dell'anno in cui hanno ricevuto il contributo.