Art. 4.
                       Finanziamento regionale
    1. Per l'attuazione della presente legge sono istituiti:
      a) un  fondo  per  l'erogazione di contributi in conto capitale
finalizzati all'acquisto degli immobili di cui all'art. 1;
      b) un  fondo  di  rotazione  per  la  realizzazione di opere di
sistemazione volte al riutilizzo degli immobili di cui all'art. 1.
    2.  I  contributi di cui al comma 1, lettera a) sono concessi per
importi  non  superiori al cinquanta per cento del prezzo di acquisto
del bene e fino ad un massimo di lire 500 milioni.
    3.  Le  anticipazioni di cui al comma 1, lettera b) sono concesse
per  importi  non  superiori  al  trenta per cento della spesa per la
sistemazione  degli immobili, di cui all'art. 1 e comunque fino ad un
massimo di lire 300 milioni.
    4.  Gli enti locali beneficiai dei contributi regionali di cui ai
commi 2  e  3  sono  tenuti  ad  applicare,  in  una  parte  evidente
dell'immobile,  una  targa  in  pietra,  raffigurante lo stemma della
Regione  Veneto, con l'indicazione dell'anno in cui hanno ricevuto il
contributo.