Art. 13.
                        Attivita' commerciali
    1.  Per  le attivita' di vendita di merci, di somministrazione ne
di  alimenti e bevande ed altri servizi complementari all'interno dei
complessi  ricettivi  di  cui  alla  presente  legge  si applicano le
disposizioni dell'articolo 28 del decreto ministeriale 4 agosto 1988,
n. 375.