Art. 15. Pubblicita' dei prezzi 1. E' fatto obbligo di esporre in un apposito riquadro, in modo visibile al pubblico, nella zona di ricevimento degli ospiti: a) una tabella contenente i seguenti dati: 1) la denominazione del complesso ricettivo; 2) la capacita' ricettiva massima; 3) i prezzi minimi e massimi regolarmente comunicati; 4) i periodi di apertura del complesso; 5) l'autorita' competente a ricevere gli eventuali reclami ed i termini previsti dalla presente normativa; b) il segno distintivo, conforme al modello approvato dalla Regione, con la classificazione assegnata; c) l'indicazione del responsabile in servizio; d) la copia del listino prezzi in vigore; e) il regolamento del complesso. 2. E' fatto altresi' obbligo di esporre in modo visibile al pubblico all'interno del complesso ricettivo l'atto autorizzativo di cui all'art. 7. 3. E' fatto obbligo di tenere esposto in ogni unita' abitativa un cartellino contenente i seguenti dati: a) la denominazione dell'esercizio; b) la classificazione ottenuta; c) il numero assegnato all'unita' abitativa; d) il numero dei letti autorizzati; e) il prezzo giomaliero dell'unita' abitativa; f) l'ora entro cui deve essere lasciata libera l'unita' abitativa, ai sensi dell'art. 14. 4. E' fatto altresi' obbligo di esporre in ogni unita' abitativa un apposito cartello indicante il percorso di emergenza antincendio. Sono escluse da tale obbligo le unita' abitative con accesso autonomo dall'esterno e poste al piano terra. 5. La tabella di cui alla lettera a) del comma 1 e il cartellino di cui al comma 3, sono forniti dalle province su modello regionale.