Art. 15.
                       Pubblicita' dei prezzi
    1.  E'  fatto obbligo di esporre in un apposito riquadro, in modo
visibile al pubblico, nella zona di ricevimento degli ospiti:
      a) una tabella contenente i seguenti dati:
        1) la denominazione del complesso ricettivo;
        2) la capacita' ricettiva massima;
        3) i prezzi minimi e massimi regolarmente comunicati;
        4) i periodi di apertura del complesso;
        5) l'autorita' competente a ricevere gli eventuali reclami ed
i termini previsti dalla presente normativa;
      b) il  segno  distintivo,  conforme  al modello approvato dalla
Regione, con la classificazione assegnata;
      c) l'indicazione del responsabile in servizio;
      d) la copia del listino prezzi in vigore;
      e) il regolamento del complesso.
    2.  E'  fatto  altresi'  obbligo  di  esporre in modo visibile al
pubblico  all'interno del complesso ricettivo l'atto autorizzativo di
cui all'art. 7.
    3. E' fatto obbligo di tenere esposto in ogni unita' abitativa un
cartellino contenente i seguenti dati:
      a) la denominazione dell'esercizio;
      b) la classificazione ottenuta;
      c) il numero assegnato all'unita' abitativa;
      d) il numero dei letti autorizzati;
      e) il prezzo giomaliero dell'unita' abitativa;
      f) l'ora   entro  cui  deve  essere  lasciata  libera  l'unita'
abitativa, ai sensi dell'art. 14.
    4.  E' fatto altresi' obbligo di esporre in ogni unita' abitativa
un  apposito cartello indicante il percorso di emergenza antincendio.
Sono escluse da tale obbligo le unita' abitative con accesso autonomo
dall'esterno e poste al piano terra.
    5.  La tabella di cui alla lettera a) del comma 1 e il cartellino
di cui al comma 3, sono forniti dalle province su modello regionale.