Art. 16.
                         Reclami e vigilanza
    1.  La vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge
e'  esercitata  dalla provincia che puo' esperire accertamenti, anche
in collaborazione con dipendenti della Regione.
    2.  Gli ospiti dei complessi ricettivi, cui siano stati richiesti
prezzi  non conformi a quelli indicati nella prescritta tabella o che
abbiano riscontrato carenze nella gestione o nelle strutture, possono
presentare  documentato  reclamo  al presidente della provincia entro
trenta giorni dall'evento.
    3.  Il  presidente  della  provincia,  entro  trenta  giorni  dal
ricevimento, informa del reclamo il titolare del complesso ricettivo,
a  mezzo  lettera  raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando
trenta  giorni  di  tempo  per  presentare eventuali osservazioni. Il
presidente  si pronuncia sul reclamo stesso entro i successivi trenta
giorni.
    4.  Qualora  il  reclamo  risulti  fondato,  il  presidente della
provincia  comunica,  a  mezzo  lettera  raccomandata  con  avviso di
ricevimento, al reclamante e al titolare, il prezzo che poteva essere
praticato  e  i  servizi  che dovevano essere forniti, dando corso al
procedimento  relativo all'applicazione della sanzione amministrativa
prevista all'art. 18, comma 9.
    5. Se il reclamo e' accolto e riguarda l'applicazione di tariffe,
il  titolare,  oltre  al  pagamento della sanzione amministrativa, e'
tenuto   a   rimborsare   all'ospite,  entro  quindici  giorni  dalla
comunicazione  di  cui  al  comma  4,  l'importo pagato in eccedenza,
dandone contemporaneamente comunicazione alla provincia:
    6.  Se il reclamo accolto riguarda carenze nella gestione e nelle
strutture,  fermo restando quanto previsto dal precedente comma 4, il
presidente  della  provincia  ne  da'  comunicazione  alle  autorita'
competenti.