Art. 16. Reclami e vigilanza 1. La vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge e' esercitata dalla provincia che puo' esperire accertamenti, anche in collaborazione con dipendenti della Regione. 2. Gli ospiti dei complessi ricettivi, cui siano stati richiesti prezzi non conformi a quelli indicati nella prescritta tabella o che abbiano riscontrato carenze nella gestione o nelle strutture, possono presentare documentato reclamo al presidente della provincia entro trenta giorni dall'evento. 3. Il presidente della provincia, entro trenta giorni dal ricevimento, informa del reclamo il titolare del complesso ricettivo, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando trenta giorni di tempo per presentare eventuali osservazioni. Il presidente si pronuncia sul reclamo stesso entro i successivi trenta giorni. 4. Qualora il reclamo risulti fondato, il presidente della provincia comunica, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al reclamante e al titolare, il prezzo che poteva essere praticato e i servizi che dovevano essere forniti, dando corso al procedimento relativo all'applicazione della sanzione amministrativa prevista all'art. 18, comma 9. 5. Se il reclamo e' accolto e riguarda l'applicazione di tariffe, il titolare, oltre al pagamento della sanzione amministrativa, e' tenuto a rimborsare all'ospite, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'importo pagato in eccedenza, dandone contemporaneamente comunicazione alla provincia: 6. Se il reclamo accolto riguarda carenze nella gestione e nelle strutture, fermo restando quanto previsto dal precedente comma 4, il presidente della provincia ne da' comunicazione alle autorita' competenti.