Art. 18.
                 Sanzioni amministrative pecuniarie
    1. Chiunque esercita una attivita' ricettiva di cui alla presente
legge,    anche    in   modo   occasionale,   senza   aver   ottenuto
l'autorizzazione,   di   cui  all'art.  7,  e'  soggetto  a  sanzione
arnministrativa  da  lire 2 milioni a lire 10 milioni e all'immediata
chiusura dell'esercizio.
    2.    L'inosservanza    delle    disposizioni   in   materia   di
classificazione  comporta la sanzione amministrativa da lire 500 mila
a  lire  3  milioni,  fermo  restando quanto previsto dai commi 5 e 6
dell'art. 9.
    3.   La   mancata  esposizione  al  pubblico  dell'autorizzazione
all'esercizio  di  cui  al comma 2 dell'art. 15, comporta la sanzione
amministrativa da lire 300 mila a lire 2 milioni.
    4.  La  mancata  esposizione,  all'esterno  e  all'interno  della
struttura  ricettiva in modo visibile, della tabella e del cartellino
di   cui   ai   commi 1   e  3  dell'art.  15  comporta  la  sanzione
amministrativa da lire 100 mila a lire 500 mila.
    5.   La   mancata   esposizione,   in   ogni   unita'  abitativa,
dell'apposito cartello indicante il percorso di emergenza antincendio
di  cui  al comma 4 dell'art. 15, comporta la sanzione amministrativa
da lire 100 mila lire 500 mila.
    6.   L'inosservanza   dei   periodi   di   apertura  regolarmente
comunicati,  di  cui  all'art.  8,  o  la  chiusura  della  struttura
ricettiva  nell'ipotesi  prevista  dall'art. 9, comma 3, comporta una
sanzione  amministrativa  da  lire 1 milione a lire 2 milioni, per un
periodo  fino a tre giorni di chiusura, e da lire 100 mila a lire 300
mila  per  ogni  ulteriore  giorno,  fermo  restando  quanto previsto
dall'art. 9, comma 3.
    7.  Chiunque attribuisca al proprio esercizio con qualsiasi mezzo
pubblicitario,    un'attrezzatura   non   corrispondente   a   quella
autorizzata  o  una  denominazione  o  una classificazione diversa da
quella  approvata,  e' soggetto a sanzione amministrativa da lire 100
mila  a lire 1 milione, fermo quanto previsto dall'art. 9, comma 6 in
caso di recidivita'.
    8.  La  mancata  presentazione  dei  moduli  di comunicazione nei
termini  di  cui  all'art. 14, comma 1, comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 1 milione.
    9.  L'applicazione  di  prezzi  difformi da quelli comunicati, e'
soggetta  alla  sanzione  amministrativa  da  lire  500 mila a lire 3
milioni.
    10.   L'accoglienza  di  un  numero  di  persone  superiore  alla
capacita'  ricettiva  massima autorizzata, per piu' di due giorni, e'
soggetta  a  una  sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 200
mila per ogni persona in piu'.
    11.  Le  sanzioni  di cui ai commi 1, 3, 5, 6 e 10 sono comminate
dal comune e le somme introitate sono trattenute dallo stesso.
    12.  Le  sanzioni  di  cui ai commi 2, 4, 7, 8 e 9 sono comminate
dalla provincia e le somme introitate sono trattenute dalla stessa.