Art. 18. Sanzioni amministrative pecuniarie 1. Chiunque esercita una attivita' ricettiva di cui alla presente legge, anche in modo occasionale, senza aver ottenuto l'autorizzazione, di cui all'art. 7, e' soggetto a sanzione arnministrativa da lire 2 milioni a lire 10 milioni e all'immediata chiusura dell'esercizio. 2. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione comporta la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni, fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6 dell'art. 9. 3. La mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione all'esercizio di cui al comma 2 dell'art. 15, comporta la sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 2 milioni. 4. La mancata esposizione, all'esterno e all'interno della struttura ricettiva in modo visibile, della tabella e del cartellino di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 15 comporta la sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 500 mila. 5. La mancata esposizione, in ogni unita' abitativa, dell'apposito cartello indicante il percorso di emergenza antincendio di cui al comma 4 dell'art. 15, comporta la sanzione amministrativa da lire 100 mila lire 500 mila. 6. L'inosservanza dei periodi di apertura regolarmente comunicati, di cui all'art. 8, o la chiusura della struttura ricettiva nell'ipotesi prevista dall'art. 9, comma 3, comporta una sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 2 milioni, per un periodo fino a tre giorni di chiusura, e da lire 100 mila a lire 300 mila per ogni ulteriore giorno, fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 3. 7. Chiunque attribuisca al proprio esercizio con qualsiasi mezzo pubblicitario, un'attrezzatura non corrispondente a quella autorizzata o una denominazione o una classificazione diversa da quella approvata, e' soggetto a sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 1 milione, fermo quanto previsto dall'art. 9, comma 6 in caso di recidivita'. 8. La mancata presentazione dei moduli di comunicazione nei termini di cui all'art. 14, comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 1 milione. 9. L'applicazione di prezzi difformi da quelli comunicati, e' soggetta alla sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni. 10. L'accoglienza di un numero di persone superiore alla capacita' ricettiva massima autorizzata, per piu' di due giorni, e' soggetta a una sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 200 mila per ogni persona in piu'. 11. Le sanzioni di cui ai commi 1, 3, 5, 6 e 10 sono comminate dal comune e le somme introitate sono trattenute dallo stesso. 12. Le sanzioni di cui ai commi 2, 4, 7, 8 e 9 sono comminate dalla provincia e le somme introitate sono trattenute dalla stessa.