Art. 2.
                        Delega alle province
    1. Le  funzioni  amministrative  di  cui  alla presente legge, ad
esclusione  di  quelle  espressamente  riservate  alla  Regione, sono
delegate alle province.
    2. Le  province  nell'esercizio delle funzioni delegate osservano
le   direttive   e   gli  atti  di  programmazione,  di  indirizzo  e
coordinamento emanati dalla giunta regionale.
    3. La  giunta  regionale  esercita,  ai  sensi dell'art. 55 dello
statuto  regionale,  i  poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine
all'esercizio delle funzioni amministrative delegate.
    4. La  giunta regionale, in caso di inadempienza e previa formale
diffida al presidente della provincia, propone al consiglio la revoca
della  delega e l'affidamento in via straordinaria e transitoria alla
Regione.