Art. 2. Delega alle province 1. Le funzioni amministrative di cui alla presente legge, ad esclusione di quelle espressamente riservate alla Regione, sono delegate alle province. 2. Le province nell'esercizio delle funzioni delegate osservano le direttive e gli atti di programmazione, di indirizzo e coordinamento emanati dalla giunta regionale. 3. La giunta regionale esercita, ai sensi dell'art. 55 dello statuto regionale, i poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative delegate. 4. La giunta regionale, in caso di inadempienza e previa formale diffida al presidente della provincia, propone al consiglio la revoca della delega e l'affidamento in via straordinaria e transitoria alla Regione.