Art. 21.
                      Disposizioni transitorie
    1.  La  provincia,  entro  un  anno  dall'entrata in vigore della
presente  legge,  provvede  alla  nuova classificazione dei complessi
ricettivi all'aperto, valevole per il quinquennio 2000-2004.
    2.  I  titolari  dei complessi ricettivi all'aperto sono tenuti a
denunciare   su  modelli  regionali  forniti  dalle  province,  entro
sessanta  giorni  dal  loro  ricevimento,  i  dati  necessari  per la
classificazione.
    3.  I  complessi esistenti, che difettano di alcuni requisiti per
ottenere la nuova classificazione, possono mantenere provvisoriamente
e  per il periodo massimo relativo al primo quinquennio la precedente
classificazione  e  capacita'  ricettiva, a condizione che entro tale
periodo  provvedano  a  dotarsi  dei  requisiti  mancanti.  Trascorso
inutilmente   tale   termine   la   provincia   provvede  alla  nuova
classificazione ai sensi della presente legge.