Art. 21. Disposizioni transitorie 1. La provincia, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla nuova classificazione dei complessi ricettivi all'aperto, valevole per il quinquennio 2000-2004. 2. I titolari dei complessi ricettivi all'aperto sono tenuti a denunciare su modelli regionali forniti dalle province, entro sessanta giorni dal loro ricevimento, i dati necessari per la classificazione. 3. I complessi esistenti, che difettano di alcuni requisiti per ottenere la nuova classificazione, possono mantenere provvisoriamente e per il periodo massimo relativo al primo quinquennio la precedente classificazione e capacita' ricettiva, a condizione che entro tale periodo provvedano a dotarsi dei requisiti mancanti. Trascorso inutilmente tale termine la provincia provvede alla nuova classificazione ai sensi della presente legge.