Art. 4. Realizzazione di complessi ricettivi 1. La realizzazione delle opere di un complesso ricettivo all'aperto e' soggetta a concessione edilizia ai sensi dell'art. 76 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61. 2. Le aree destinate a complessi ricettivi all'aperto sono classificate zone territoriali omogenee (ZTO) D3 conformemente alle indicazioni contenute nella deliberazione della giunta regionale n. 2705 del 24 maggio 1983 "Grafia e simbologia regionali unificate". 3. Ai fini della determinazione del contributo di concessione, l'indice di fabbricabilita' fondiaria convenzionale, di cui all'art. 85 della legge regionale n. 61/1985, limitatamente alla superficie destinata alle unita' di soggiorno temporaneo, e' determinato in misura pari a 0,3 mc/mq. 4. L'area di insediamento di nuovi complessi ricettivi di cui alla presente legge non puo' essere inferiore a mq 5.000, ad eccezione dei campeggi di transito. 5. L'indice di fabbricabilita' territoriale da assegnare ai nuovi complessi per la realizzazione degli immobili destinati a impianti e servizi sportivi, di svago e commerciali e ad alloggi in unita' abitative, deve di norma essere compreso tra un minimo di 0,10 ed un massimo di 0,12 mq/mq della superficie totale lorda del complesso, esclusi i volumi necessari alla realizzazione dei servizi igienici comuni, degli uffici e dei locali tecnici. Il rapporto di copertura territoriale comunque deve essere contenuto entro il dieci per cento e l'altezza dei fabbricati non deve superare i due piani fuori terra ed un piano fuori terra limitatamente ai fabbricati destinati alle unita' abitative. 6. Non sono soggetti a concessione edilizia gli allestimenti mobili di pernottamento quali tende, roulotte o caravan, mobilhome o maxicaravan. A tal fine i predetti allestimenti devono: a) conservare i meccanismi di rotazione in funzione; b) non possedere alcun collegamento permanente al terreno. Gli allacciamenti alle reti tecnologiche devono essere rimovibili in ogni momento.