Art. 4.
                Realizzazione di complessi ricettivi
    1. La   realizzazione  delle  opere  di  un  complesso  ricettivo
all'aperto  e'  soggetta a concessione edilizia ai sensi dell'art. 76
della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61.
    2. Le  aree  destinate  a  complessi  ricettivi  all'aperto  sono
classificate  zone  territoriali omogenee (ZTO) D3 conformemente alle
indicazioni  contenute  nella deliberazione della giunta regionale n.
2705 del 24 maggio 1983 "Grafia e simbologia regionali unificate".
    3. Ai  fini  della  determinazione del contributo di concessione,
l'indice   di   fabbricabilita'   fondiaria   convenzionale,  di  cui
all'art. 85  della  legge  regionale  n.  61/1985, limitatamente alla
superficie   destinata   alle  unita'  di  soggiorno  temporaneo,  e'
determinato in misura pari a 0,3 mc/mq.
    4. L'area  di  insediamento  di  nuovi complessi ricettivi di cui
alla  presente  legge  non  puo'  essere  inferiore  a  mq  5.000, ad
eccezione dei campeggi di transito.
    5. L'indice di fabbricabilita' territoriale da assegnare ai nuovi
complessi  per la realizzazione degli immobili destinati a impianti e
servizi  sportivi,  di  svago  e  commerciali  e ad alloggi in unita'
abitative,  deve di norma essere compreso tra un minimo di 0,10 ed un
massimo  di  0,12  mq/mq della superficie totale lorda del complesso,
esclusi  i  volumi  necessari alla realizzazione dei servizi igienici
comuni,  degli  uffici e dei locali tecnici. Il rapporto di copertura
territoriale  comunque deve essere contenuto entro il dieci per cento
e  l'altezza dei fabbricati non deve superare i due piani fuori terra
ed  un  piano  fuori terra limitatamente ai fabbricati destinati alle
unita' abitative.
    6. Non  sono  soggetti  a  concessione  edilizia gli allestimenti
mobili  di pernottamento quali tende, roulotte o caravan, mobilhome o
maxicaravan. A tal fine i predetti allestimenti devono:
      a) conservare i meccanismi di rotazione in funzione;
      b) non  possedere alcun collegamento permanente al terreno. Gli
allacciamenti alle reti tecnologiche devono essere rimovibili in ogni
momento.