Art. 5. Procedure per la classificazione 1. I complessi ricettivi all'aperto sono classificati in base ai requisiti e alle caratteristiche possedute secondo le prescrizioni di cui agli allegati A), B), C) D) e E), rispettivamente da: a) due a quattro stelle i villaggi turistici; b) una a quattro stelle i campeggi e i campeggi-villaggio. 2. La provincia competente per territorio provvede alla classificazione dei complessi ricettivi su domanda degli interessati. 3. La domanda di classificazione e' presentata alla provincia e deve indicare: a) le generalita' del richiedente; b) l'ubicazione, la tipologia del complesso e l'insegna; c) la classificazione e la capacita' ricettiva massima che s'intende conseguire. 4. La domanda di classificazione e' corredata dalla seguente documentazione: a) rilievo planimetrico dell'intero impianto, in scala sufficiente da individuare tutte le caratteristiche distributive interne, i vari servizi, le zone e le tipologie degli allestimenti per il pernottamento ed il soggiorno, la viabilita' e le altre dotazioni di varia natura; b) modulo di comunicazione delle attrezzature e servizi predisposto e fornito dalla provincia su modello regionale. 5. La classificazione e' assegnata dalla provincia, a seguito di verifica, sulla base degli elementi denunciati di cui ai commi 3 e 4, sentiti il comune, l'azienda di promozione turistica competente per territorio e le associazioni territoriali di categoria maggiormente rappresentative, che devono esprimersi entro trenta giorni dalla relativa richiesta, altrimenti la provincia provvede, comunque, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. 6. La classificazione dei complessi ricettivi all'aperto ha durata quinquennale e decorre dal 1o gennaio. Per le nuove strutture la classificazione ha validita' dal momento dell'attribuzione e per la frazione di quinquennio rimanente. 7. Qualora durante il quinquennio un complesso ricettivo venga a possedere requisiti diversi da quelli previsti per la classificazione attribuita, la provincia procede, d'ufficio o su domanda, alla revisione della classificazione. 8. Entro il mese di aprile dell'ultimo anno di ogni quinquennio il titolare dell'autorizzazione all'esercizio del complesso ricettivo riceve dalla provincia copia della denuncia delle attrezzature e servizi, da restituire entro il mese di giugno con la conferma o la modifica dei dati in essa contenuti. La dichiarazione del titolare di non intervenuta modificazione delle caratteristiche di cui alla lettera a) del comma 4, sostituise la documentazione ivi prevista. L'amministrazione provinciale provvede alla classificazione entro il 30 settembre dell'ultimo anno del quinquennio in corso. 9. I provvedimenti di classificazione dei complessi ricettivi all'aperto sono notificati agli interessati e comunicati alla giunta regionale, all'azienda di promozione turistica e al comune competenti per territorio. 10. Avverso il provvedimento di classificazione e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della notifica, al presidente della giunta regionale che decide entro il termine perentorio di novanta giorni dalla sua presentazione.