Art. 5.
                  Procedure per la classificazione
    1. I  complessi ricettivi all'aperto sono classificati in base ai
requisiti e alle caratteristiche possedute secondo le prescrizioni di
cui agli allegati A), B), C) D) e E), rispettivamente da:
      a) due a quattro stelle i villaggi turistici;
      b) una a quattro stelle i campeggi e i campeggi-villaggio.
    2. La   provincia   competente   per   territorio  provvede  alla
classificazione dei complessi ricettivi su domanda degli interessati.
    3. La  domanda  di classificazione e' presentata alla provincia e
deve indicare:
      a) le generalita' del richiedente;
      b) l'ubicazione, la tipologia del complesso e l'insegna;
      c) la  classificazione  e  la  capacita'  ricettiva massima che
s'intende conseguire.
    4. La  domanda  di  classificazione  e'  corredata dalla seguente
documentazione:
      a) rilievo   planimetrico   dell'intero   impianto,   in  scala
sufficiente  da  individuare  tutte  le  caratteristiche distributive
interne,  i  vari  servizi, le zone e le tipologie degli allestimenti
per  il  pernottamento  ed  il  soggiorno,  la  viabilita' e le altre
dotazioni di varia natura;
      b) modulo   di   comunicazione  delle  attrezzature  e  servizi
predisposto e fornito dalla provincia su modello regionale.
    5. La  classificazione e' assegnata dalla provincia, a seguito di
verifica, sulla base degli elementi denunciati di cui ai commi 3 e 4,
sentiti  il  comune, l'azienda di promozione turistica competente per
territorio  e  le associazioni territoriali di categoria maggiormente
rappresentative,  che  devono  esprimersi  entro  trenta giorni dalla
relativa richiesta, altrimenti la provincia provvede, comunque, entro
sessanta giorni dalla presentazione della domanda.
    6. La  classificazione  dei  complessi  ricettivi  all'aperto  ha
durata  quinquennale e decorre dal 1o gennaio. Per le nuove strutture
la  classificazione  ha validita' dal momento dell'attribuzione e per
la frazione di quinquennio rimanente.
    7. Qualora  durante il quinquennio un complesso ricettivo venga a
possedere requisiti diversi da quelli previsti per la classificazione
attribuita,  la  provincia  procede,  d'ufficio  o  su  domanda, alla
revisione della classificazione.
    8. Entro  il  mese di aprile dell'ultimo anno di ogni quinquennio
il titolare dell'autorizzazione all'esercizio del complesso ricettivo
riceve  dalla  provincia  copia  della  denuncia delle attrezzature e
servizi,  da  restituire entro il mese di giugno con la conferma o la
modifica dei dati in essa contenuti. La dichiarazione del titolare di
non  intervenuta  modificazione  delle  caratteristiche  di  cui alla
lettera  a)  del  comma 4, sostituise la documentazione ivi prevista.
L'amministrazione  provinciale provvede alla classificazione entro il
30 settembre dell'ultimo anno del quinquennio in corso.
    9. I  provvedimenti  di  classificazione  dei complessi ricettivi
all'aperto  sono notificati agli interessati e comunicati alla giunta
regionale, all'azienda di promozione turistica e al comune competenti
per territorio.
    10. Avverso   il  provvedimento  di  classificazione  e'  ammesso
ricorso,   entro  trenta  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della
notifica,  al  presidente  della giunta regionale che decide entro il
termine perentorio di novanta giorni dalla sua presentazione.