Art. 6.
                            Denominazione
    1. La  denominazione di ciascuna struttura ricettiva e' approvata
dalla  provincia. Essa deve evitare omonimie nell'ambito del medesimo
territorio comunale.
    2. In  alternativa  alla  dizione  campeggio,  puo'  essere usata
quella di camping.
    3. Le  strutture  ricettive esistenti all'entrata in vigore della
presente legge mantengono la propria denominazione.