Art. 6. Denominazione 1. La denominazione di ciascuna struttura ricettiva e' approvata dalla provincia. Essa deve evitare omonimie nell'ambito del medesimo territorio comunale. 2. In alternativa alla dizione campeggio, puo' essere usata quella di camping. 3. Le strutture ricettive esistenti all'entrata in vigore della presente legge mantengono la propria denominazione.