Art. 7. Autorizzazione all'esercizio 1. L'autorizzazione all'esercizio di un complesso ricettivo e' rilasciata dal comune competente per territorio. 2. La domanda deve indicare: a) le generalita' del richiedente e del responsabile della conduzione del complesso ricettivo; b) la denominazione del complesso, gli estremi della classificazione e l'esatta ubicazione; c) l'autocertificazione relativa all'iscrizione alla sezione speciale del registro istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426 da parte del responsabile della conduzione del complesso. 3. Il rilascio dell'autorizzazione va comunicato alla provincia, all'azienda di promozione turistica competente per territorio e alla Regione.