Art. 7.
                    Autorizzazione all'esercizio
    1. L'autorizzazione  all'esercizio  di  un complesso ricettivo e'
rilasciata dal comune competente per territorio.
    2. La domanda deve indicare:
      a) le  generalita'  del  richiedente  e  del responsabile della
conduzione del complesso ricettivo;
      b) la   denominazione   del   complesso,   gli   estremi  della
classificazione e l'esatta ubicazione;
      c) l'autocertificazione  relativa  all'iscrizione  alla sezione
speciale  del registro istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971,
n. 426 da parte del responsabile della conduzione del complesso.
    3. Il  rilascio dell'autorizzazione va comunicato alla provincia,
all'azienda  di promozione turistica competente per territorio e alla
Regione.